Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Acquisto di proprie partecipazioni da parte di s.r.l. innovative e delle P.M.I. in forma di S.r.l. (di Filippo Preite, Avvocato in Roma)


Il legislatore ha riscritto la disciplina della S.r.l. sia a livello organizzativo, sia sul piano del finanziamento dellimpresa e della circolazione della partecipazione, opportunità che prima erano riservate alla S.p.a. Ciò ha fatto, da una parte, estendendo alle P.M.I. la possibilità di emettere categorie di quote, anche prive del diritto di voto, offrire al pubblico le quote di S.r.l. P.M.I. anche tramite il crowdfunding, acquisire proprie quote ai fini della formulazione di piani di incentivazione; dallaltra, attuando un sistema di circolazione delle quote delle piccole e medie imprese e delle imprese sociali costituite in forma di S.r.l. che sia volto alla raccolta di capitali.

 

 

Purchase of own shareholdings by innovative LLC and SMEs in the form of LLC

The legislator has rewritten the LLC regulations both at an organisational level and in terms of company financing and circulation of shareholdings, all opportunities that were previously reserved for the joint-stock companies. This has been done, on the one hand, by extending to SMEs the possibility of issuing categories of shares, granting special voting rights, offering LLC shares to the public, including through crowdfunding, and acquiring their own shares for the purpose of formulating incentive plans; on the other hand, by implementing a system for the circulation of shares of SMEs and social enterprises in the form of LLC aimed at raising capital.

Keywords: company – LLC – shares – innovative start-ups – SMEs.

1. La normativa Gli interventi normativi voluti dal legislatore [1] hanno riscritto la disciplina della società a responsabilità limitata sia a livello organizzativo, sia sul piano del finanziamento dell’impresa e della circolazione delle partecipazioni, opportunità riservate precedentemente al tipo azionario, estendendo, da una parte, alle PMI [2] costituite nella forma della S.r.l., le deroghe al diritto societario in origine previste per le start up innovative, quali la possibilità di emettere categorie di quote e di offrirle al pubblico; dall’altra, prevedendo un sistema di circolazione delle quote delle piccole e medie imprese e delle imprese sociali costituite in forma di S.r.l. volto alla raccolta di capitali, in attuazione della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 15 maggio 2014, n. 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari. Il panorama normativo interno prende le mosse con il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella l. 17 dicembre 2012, n. 221 diretto a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, l’occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative, le quali possono essere costituite rispettando i “tipi” di società di capitali e di cooperativa, purché non quotate [3]. Per la qualificazione delle imprese start-up innovative il legislatore ha richiesto determinati requisiti con riguardo alla compagine sociale, al tempo e alle modalità di costituzione, alle dimensioni, all’oggetto, alla distribuzione degli utili, alle modalità di produzione. Tale categoria societaria, oltre a prevedere alcune “deroghe al diritto comune” [4], può interessare tutti i tipi di società di capitali [5] ovvero solo il tipo di società a responsabilità limitata. Per completezza espositiva, proprio con riferimento alle S.r.l., sono state introdotte deroghe riferite alla riduzione degli oneri per l’avvio, alla possibilità di costituire categorie di quote, anche senza voto o a voto limitato, alla possibilità di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi (escluso il voto nelle decisioni dei soci), alla facoltà di acquistare partecipazioni proprie a certe condizioni e di offrire le quote al pubblico, anche mediante il crowdfunding [6]. Ai fini pubblicitari, è prevista l’inscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese il che consente alla neo impresa di poter godere di vantaggi sotto il profilo fiscale, giuslavoristico, fallimentare. Il d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito nella l. 24 marzo 2015, n. 33 ha introdotto le P.M.I. innovative che mutuano, in parte modificandola, la disciplina societaria prevista per le S.r.l. start-up innovative: il comma 70 dell’art. 1 della l. 9 dicembre 2016, n. 2611, ha poi previsto la [continua..]

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