Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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I conflitti tra amministratori e soci in sede di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell´insolvenza (di Federico Briolini, Professore ordinario di Diritto commerciale presso l’Università «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara)


Il contributo ha ad oggetto la nuova disciplina dettata dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 (che ha introdotto nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza una Sezione sugli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza delle società), e in particolare la regola dell’art. 120 bis c.c.i.i., relativa alla competenza decisionale in ordine all’accesso a tali strumenti. In specie, il saggio, dopo aver ricostruito l’evoluzione del quadro normativo sul punto, valuta in prospettiva critica le rationes della scelta del legislatore di riconoscere agli amministratori una sorta di “monopolio” in materia di accesso, per poi approfondire il tema dei conflitti che possono sorgere in tale momento tra gli stessi amministratori e i soci della società in crisi. In quest’ottica, il saggio considera due possibili scenari, ovvero quello dell’ostruzionismo dei soci e l’altro dell’opportunismo degli amministratori; con riguardo a ciascuno di tali scenari sono esaminati gli strumenti di diritto societario utilizzabili per evitare che comportamenti abusivi degli uni o degli altri soggetti ledano interessi potenzialmente meritevoli di tutela.

Conflicts between directors and shareholders when accessing a crisis and insolvency regulation tool

The contribution relates to the new discipline dictated by the legislative decree 17 June 2022, n. 83 (which introduced a Section on the tools for regulating the crisis and insolvency of companies in the code of business crisis and insolvency), focusing on the rule of art. 120 bis of the Italian Civil Code, relating to decision-making competence regarding access to these tools. In particular, the essay, after having reconstructed the evolution of the regulatory framework on this point, critically evaluates the rationes of the legislator’s choice to recognize administrators a sort of "monopoly" in terms of access, and then delves into the issue of conflicts which may arise between the directors themselves and the shareholders of the company in crisis. The essay considers two possible scenarios, namely that of the obstruction of the shareholders and the other of the opportunism of the directors; regarding each of these scenarios, the company law instruments that can be used to prevent abusive behavior by one or the other parties from damaging interests potentially worthy of protection are examined.

Keywords: Crisis – Directors – Company – Conflicts – Remedies.

1. Premessa. L’evoluzione della disciplina in tema di competenza a decidere l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza e il nuovo art. 120 bis c.c.i.i. È giudizio condiviso che tra le più importanti modifiche recate dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza rientrino le norme racchiuse nella nuova Sezione VI bis [1], dedicata agli «strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza delle società» (articoli da 120 bis a 120-quinquies c.c.i.i.). Fra tali norme, si segnala – e costituisce l’oggetto specifico dei rilievi che si svilupperanno nelle pagine che seguono – quella che apre la nuova Sezione, ovvero l’art. 120 bis c.c.i.i. (la cui rubrica recita semplicemente «accesso») [2]. Com’è noto, il primo comma di siffatta previsione stabilisce, per quanto qui più rileva, che l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza sia «deciso, in via esclusiva, dagli amministratori, unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del piano». Nei commi successivi l’art. 120 bis c.c.i.i. poi prevede – sempre limitando l’attenzione ai profili di maggiore interesse ai fini del discorso che si intende svolgere – che gli amministratori siano «tenuti a informare i soci dell’avve­nuta decisione di accedere» a uno di tali strumenti, come anche ad aggiornare periodicamente i soci stessi sull’andamento dello strumento prescelto (comma 3); aggiunge, infine, che una volta iscritta la decisione di accesso nel registro delle imprese e sino all’omologazione gli amministratori non siano revocabili se non per giusta causa (che però il precetto esclude espressamente possa essere costituita dalla «presentazione di una domanda di accesso» al ricorrere dei presupposti di legge: comma 4). Piuttosto che indugiare ulteriormente sul testo dell’art. 120 bis c.c.i.i. e sui vari dubbi interpretativi che esso solleva (dei quali si dirà più avanti), può ora essere utile ricordare che il r.d. 29 marzo 1942, n. 267 originariamente stabiliva che «la proposta e le condizioni del concordato» dovessero essere approvate, nelle società di persone, da soci rappresentanti la «maggioranza assoluta del capitale», e, in quelle di capitali e cooperative, dall’assemblea straordinaria, salva la possibilità di «delega[re]» la decisione su tali punti agli amministratori (art. 152, comma 2, l. f.) [3]. Nel sistema del 1942 la disciplina risultava, quindi, poco meno che unitaria, il nucleo della stessa risiedendo nell’idea che spettasse ai titolari sostanziali dell’impresa il potere di [continua..]

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