Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

28/03/2025 - Modifica dell’art. 2407 c.c.

argomento: Normativa - DIRITTO COMMERCIALE

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2025, n. 73, la L. 14 marzo 2025, n. 35, la quale ha apportato una «modifica dell’articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale».

In particolare, la norma, da un lato, ha riformulato il secondo comma dell’art. 2407 c.c., il quale dispone ora che «al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell’articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso».

Dall’altro lato, ha aggiunto un ultimo comma, il quale stabilisce che «l’azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all’articolo 2429 concernente l’esercizio in cui si è verificato il danno».

La Legge n. 35/2025 è reperibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2025/03/28/73/sg/pdf