Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

15/04/2025 - Determinazione del credito per le imposte versate all’estero in caso di concorso parziale del reddito estero al reddito complessivo imponibile per effetto dell’applicazione del regime PEX

argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO

Con risposta a istanza di interpello del 15 aprile 2025, n. 101, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla determinazione del credito per le imposte versate all’estero in caso di concorso parziale del reddito estero al reddito complessivo imponibile per effetto dell’applicazione del regime PEX. In particolare, l’Ufficio – cui è stato sottoposto il caso di una società italiana che aveva ceduto una partecipazione detenuta in una società francese, realizzando una plusvalenza che era stata assoggettata al regime PEX – ha precisato che “sia sulla base della normativa convenzionale [l’art. 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, che è conforme all’art. 23 del Modello OCSE] che della normativa domestica [l’art. 165, comma 10, t.u.i.r.], il concorso del reddito prodotto all'estero alla formazione del reddito complessivo imponibile in Italia costituisce un requisito necessario ai fini della successiva detrazione dall'imposta italiana dell'imposta pagata all'estero. […] Ciò vale, per ragioni di coerenza, anche nel caso di concorso parziale del reddito estero al reddito complessivo imponibile, come in presenza dell'esenzione derivante dall'applicazione del regime PEX. Ne discende, quale conseguenza applicativa, che la parte di reddito francese che non concorre alla formazione del reddito italiano a causa dell'esenzione parziale per le plusvalenze in applicazione del regime PEX non integra le condizioni per usufruire in Italia del credito per le imposte versate all'estero, dovendosi necessariamente applicare la riduzione proporzionale dell'imposta francese prevista dal comma 10 del citato articolo 165 del TUIR”.

Il documento è reperibile al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/8902784/Risposta+n.+101_2025.pdf/a8d56c69-699e-79f8-df11-3cfa994dd517?t=1744708432973