Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

16/04/2025 - Istruzioni operative in merito alle novità in materia di imposta sulle successioni e donazioni

argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO

Con Circolare del 16 aprile 2025, n. 3/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito “istruzioni operative” in merito alle novità in materia di imposta sulle successioni e donazioni introdotte dal D.Lgs. n. 139/2024. Tra i vari chiarimenti forniti, l’Ufficio ha rammentato che il nuovo meccanismo di calcolo dell’imposta di successione – in base al quale il tributo viene autoliquidato dal contribuente sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione di successione, salvi i successivi controlli di regolarità da parte dell’Agenzia e l’eventuale notifica di un avviso di liquidazione della maggior imposta dovuta – determina la ridefinizione dei concetti di imposta principale e complementare, nonché la soppressione del previgente riferimento all’imposta suppletiva. Con riferimento, invece, al “nuovo” comma 4-bis dell’art. 48, D.Lgs. n. 346/1990 – ai sensi del quale le banche e gli altri intermediari finanziari, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, devono consentire lo svincolo delle attività cadute in successione, nei limiti delle somme necessarie per il pagamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo, quando a richiederlo sia l’unico erede di età non superiore a ventisei anni e nell’asse ereditario siano presenti (anche) beni immobili – l’Agenzia ha precisato che: (i) il requisito dell’unicità dell’erede si intende soddisfatto “anche nel caso in cui vi sia la presenza di altri chiamati all’eredità che, tuttavia, alla data di presentazione della suddetta richiesta, abbiano rinunciato all’eredità stessa”; (ii) il requisito anagrafico deve ritenersi sussistente “qualora, alla data della presentazione dell’istanza all’istituto bancario, il richiedente non abbia ancora compiuto ventisei anni o, al massimo, li abbia compiuti il giorno della richiesta stessa”; (iii) la categoria catastale degli immobili presenti nell’asse ereditario è irrilevante ai fini dell’operatività della nuova disposizione; (iv) lo svincolo delle attività non può essere disposto per il pagamento di tributi diversi rispetto a quelli tassativamente indicati dall’art. 48 cit.

Il documento è reperibile al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/8410821/Circolare_decreto_delegato_Successioni_Donazioni.pdf/082d9846-7092-359e-01dd-cc5c1605c6dc?t=1744826717928