argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con Risposta a istanza di interpello del 13 maggio 2025, n. 131, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in materia di dividendi derivanti da partecipazioni in società residenti o localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata, con specifico riferimento al criterio di individuazione dei c.d. regimi privilegiati previsto dall’art. 47-bis, co. 1, lett. b), del t.u.i.r. («I regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, si considerano privilegiati: […] b) in mancanza del requisito del controllo, laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia»). In particolare, l’Ufficio ha precisato che, nel raffronto tra il livello di tassazione italiano e quello applicato nello Stato estero: (i) da un lato, non assume rilevanza l’IRAP e deve tenersi conto esclusivamente dell’aliquota IRES (come individuata dall’art. 77 del t.u.i.r.); (ii) dall’altro lato non vanno considerate le ritenute in uscita sui dividendi eventualmente applicate nello Stato estero.
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