argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con risposta a istanza di interpello del 27 maggio 2025, n. 142, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini dell’applicabilità del “nuovo” regime agevolativo a favore dei c.d. lavoratori impatriati ex art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023 – che si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza in Italia dal periodo d’imposta 2024, a condizione che: (i) essi siano stati residenti all’estero per tre periodi d’imposta; (ii) non vi sia coincidenza tra il datore di lavoro presso cui essi hanno lavorato all’estero nel periodo d’imposta precedente il rientro in Italia e quello presso il quale lavoreranno dopo il trasferimento in Italia – non rileva la circostanza che il contribuente interessato abbia sottoscritto, con il datore di lavoro per cui presterà la propria attività in Italia al rientro, “un patto di sospensione del rapporto di lavoro […], al fine di poter sviluppare una collaborazione professionale con la società presso la quale già svolge l’attività lavorativa all’estero”.
Il documento è reperibile al seguente link:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/risposta-n-142_2025