argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con Circolare del 29 maggio 2025, n. 6/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle novità fiscali contenute nella L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), in materia di: (i) limiti alla fruizione delle detrazioni d’imposta; (ii) detrazioni per la frequenza scolastica; e (iii) detrazioni per il mantenimento dei cani guida. Con particolare riferimento al profilo sub (i), l’Agenzia ha ricordato che, ai sensi del “nuovo” art. 16-ter del t.u.i.r., a decorrere dal 1 gennaio 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a Euro 75.000 operano alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sui redditi. La norma, in particolare, prevede una riduzione progressiva, all’aumentare del reddito, dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili, accompagnata da una maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità accertata. L’ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili si calcola moltiplicando un “importo base”, determinato ai sensi del co. 2 dell’art. 16-ter cit. in base al reddito complessivo del contribuente, per un coefficiente, indicato nel successivo co. 3, crescente in relazione al numero di figli. A tal riguardo, nella Circolare in esame l’Agenzia ha precisato, tra le altre cose, che: (i) nel caso in cui gli oneri e le spese sostenute dal contribuente nel periodo di riferimento siano superiori al “tetto massimo”, il contribuente individua, in sede di dichiarazione dei redditi o tramite indicazione al sostituto d’imposta, gli oneri e le spese da imputare nel conteggio ai fini del calcolo della detrazione; (ii) per l’individuazione del numero dei figli fiscalmente a carico, “deve farsi riferimento al numero dei figli che risultano fiscalmente a carico nell’anno di sostenimento delle spese e degli oneri detraibili”, considerando nel computo anche i figli che siano a carico solo per una parte dell’anno.
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