argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con risposta a istanza di interpello del 21 luglio 2025, n. 191, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla dividend exemption di cui all’art. 89, co. 3, t.u.i.r., che – al ricorrere di determinati requisiti normativamente previsti, tra cui il superamento del c.d. “ETR test” (volto a verificare il livello di imposizione effettiva dello Stato estero di residenza della società partecipata) – consente la tassazione dei dividendi di fonte estera nel limite del 5% del loro ammontare. L’Ufficio ha precisato che: (i) l’“ETR test” deve essere superato sia nell’esercizio di maturazione degli utili, sia nell’esercizio della loro distribuzione; (ii) nel caso in cui il test non venga superato, i dividendi potranno essere tassati nel limite del 5% (e non per il loro intero ammontare) solo qualora si applichi l’esimente prevista dall’art. 47-bis, co. 2, lett. b), t.u.i.r. (ossia dimostrando che, sin dall’inizio del periodo di possesso delle partecipazioni, non si verifichi l’effetto di localizzare i redditi nello Stato a regime fiscale privilegiato), ai fini della quale occorre considerare anche il prelievo delle ritenute sui dividendi effettuato dallo Stato estero.
Il documento è reperibile al seguente link: