argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
In caso di trasferimento della residenza fiscale della casa madre, le plusvalenze relative alla stabile organizzazione in regime BEX sono irrilevanti ai fini della quantificazione della plusvalenza da assoggettare a exit tax
– Con risposta a istanza di interpello dell’8 luglio 2025, n. 185, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che – nel caso in cui un soggetto esercente un’impresa commerciale, che ha esercitato l’opzione per la c.d. branch exemption (“BEX”) in relazione alle proprie stabili organizzazioni estere ai sensi dell’art. 168-ter del t.u.i.r., trasferisca la propria residenza fiscale dall’Italia all’estero – le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni in regime BEX sono irrilevanti ai fini della quantificazione della «plusvalenza unitariamente determinata» soggetta a exit tax ai sensi dell’art. 166 del t.u.i.r.
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