argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con risposta a istanza di interpello del 9 settembre 2025, n. 234, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione al caso di un creditore di una società sottoposta a due distinte procedure di concordato preventivo (la seconda delle quali era stata “aperta” in seguito alla revoca della prima), il quale – dopo essersi infruttuosamente insinuato al passivo per il recupero dell’Iva non corrispostagli dalla società debitrice – intendeva emettere una nota di variazione Iva ex art. 26, d.P.R. n. 633/1972, che consente l’emissione della nota dalla data di assoggettamento del debitore alla procedura sino al termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui tale assoggettamento è stato disposto dal tribunale. L’Ufficio ha chiarito che nei casi di ammissione a una prima procedura di concordato preventivo, poi revocata, e successiva apertura di un “secondo” concordato, per verificare quale sia la data rilevante ai fini della tempestiva emissione, da parte del creditore “insoddisfatto”, della nota di variazione ex art. 26 cit., occorre verificare se le due procedure sono tra loro consecutive (circostanza, questa, che prescinde dalla semplice successione cronologica tra le procedure e richiede la sussistenza di una “unicità della causa” tra le medesime procedure): in tale ipotesi, il termine per l'emissione della nota decorre dalla data di avvio del primo concordato preventivo.
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