Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Segnalazioni di diritto tributario (di a cura di Giovanni Consolo e Carlotta Sgattoni)


Indicazioni applicative e interpretative Giurisprudenza Legittimità costituzionale della clausola antiabuso prevista per l’imposta di registro dall’art. 20, d.P.R. n. 131/1986 – Con la sentenza del 16 marzo 2021, n. 39, la Corte costituzionale ha ribadito la legittimità, rispetto agli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 20, d.P.R. n. 131/1986, come modificato dagli artt. 1, co. 87, lett. a), num. 1 e 2, L. n. 205/2017, e 1, co. 1084, L. n. 145/2018, con il quale è stata disposta, con espressa valenza retroattiva, l’applicazione dell’imposta di registro secondo la sostanza giuridica dell’atto presentato alla registrazione, valutata unicamente sulla base degli elementi desumibili dall’atto stesso, prescindendo, quindi, da ogni elemento extratestuale e dagli eventuali atti collegati. Invero, i giudici, richiamando la recente Sentenza 21 luglio 2020, n. 158, della stessa Corte costituzionale, hanno statuito che la legittimità di un intervento legislativo che attribuisca forza retroattiva ad una “genuina norma di sistema” non è contestabile nemmeno quando sia determinato “dall’intento di rimediare a un’opzione interpretativa consolidata nella giurisprudenza (anche di legittimità) che si è sviluppata in senso divergente dalla linea di politica del diritto giudicata più opportuna dal legislatore”. Il documento è reperibile al seguente link: file:///C:/Users/User/Downloads/pronuncia_39_2021.pdf L’Amministrazione finanziaria può eccepire la compensazione anche in mancanza di un atto di fermo o sospensione – Con la sentenza del 9 marzo 2021, n. 6395, la Corte di Cassazione ha sancito il principio secondo il quale, nei giudizi aventi ad oggetto il diniego espresso o tacito ad istanza di rimborso, l’eccezione di compensazione del controcredito vantato dall’Amministrazione finanziaria opposta per la prima volta in giudizio è legittima ed ammissibile, ai sensi degli artt. 23 e 57, D.lgs. n. 546/1992, anche laddove la stessa non abbia adottato alcun provvedimento di fermo o di sospensione del rimborso. Difatti, a parere dei giudici, la rituale e tempestiva proposizione di tale eccezione non implica l’am­pliamento del thema decidendum del giudizio, circostanza che la renderebbe altrimenti inammissibile ai sensi delle disposizioni citate. Il documento è reperibile al seguente link: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20210309/snciv@s50@a2021@n06395@tS.clean.pdf. Prassi Il trasferimento mortis causa dei titoli da un mandato fiduciario cointestato ad un portafoglio amministrato intestato ad uno solo dei depositari originari non rappresenta una cessione a titolo oneroso – Con la Risposta a istanza di interpello dell’8 marzo 2021, n. 159, l’Agenzia delle entrate, richiamando la [continua..]

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