Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Segnalazioni di Diritto commerciale (di a cura di Giulia Garesio)


NORMATIVA D.L. 17 marzo 2020, n. 18 – Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70, avente ad oggetto le «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19» – prevede, all’art. 106, alcune «Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società». In particolare, il 1° co. introduce una deroga «a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478 bis, del Codice civile o alle diverse disposizioni statutarie», convocando l’assemblea ordinaria «entro centottanta giorni dalla chiusura del­l’esercizio», mentre il 2° e 3° co. vertono sulle modalità di espressione del voto. Le altre previsioni concernono le società quotate (4° co.), le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (5° co.), le banche popolari e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici (6° co.), nonché «le società a controllo pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175» (8° co.). Come specificato al 7° co., le disposizioni dell’art. 106 «si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da Covid-19». D.L. 8 aprile 2020, n. 23 – Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2020, n. 94, e recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» – stabilisce, al Capo II, alcune «Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19». Tra queste figurano: - il differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’in­solvenza, posticipata al 1° settembre 2021 (art. 5); - disposizioni temporanee sino al 31 dicembre 2020 in materia di riduzione del capitale (art. 6); - alcune previsioni temporanee sull’applicazione del principio di continuità di cui all’art. 2423bis, 1° co., n. 1, c.c. (art. 7); - una norma temporanea sulla disapplicazione degli artt. 2467 e 2497quinquies c.c. «ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del presente [continua..]

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