Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Segnalazioni di Diritto penale dell'impresa (di Ciro Santoriello)


GIURISPRUDENZA Fatture false: prove – Le presenza di una contabilità societaria occulta, da cui ricavare la prova dell’emissione di false fatture, può essere ottenuta anche sulla base di dati contenuti in una chiavetta USB posta sotto sequestro, essendo irrilevante la circostanza che tale documentazione non sia sottoscritta dall’ammini­stratore della società, posto che tale documentazione non può essere ritenuta come anonima essendo in ogni caso identificabile il soggetto che ha redatto tale contabilità in nero (Cass., sez. III, Sent. n. 12686 del 10 ottobre 2018, dep. 21 marzo 2019)   Omessa dichiarazione e occultamento delle scritture contabili – Per i reati di omessa dichiarazione ed occultamento delle scritture contabili è possibile procedere ad applicazione della pena su richiesta di parte anche se l’imputato, contribuente inadempiente in sede tributario, non ha proceduto ad estinguere, mediante integrale pagamento dell’imposta, il debito erariale (Cass,. sez. III, 23 marzo 2019 (dep. 12 marzo 2019), n. 10800).   Bancarotta reato di pericolo – Secondo la Cassazione l’imprenditore deve considerarsi sempre tenuto ad evitare l’assunzione di condotte tali da esporre a possibile pregiudizio i propri creditori, non nel senso di doversi astenere da comportamenti che abbiano in sé margini di potenziale perdita economica, ma da quelli che comportino diminuzione patrimoniale senza trovare giustificazione nella fisiologica gestione dell’impresa. Ll delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo, ed è pertanto irrilevante che al momento della consumazione l’agente non avesse consapevolezza dello stato d’insolvenza dell’impresa per non essersi lo stesso ancora manifestato, non essendo richiesto il dolo specifico, ma è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Cass., sez. V, 5 marzo 2019, n. 9710).   Prova dei fatti di bancarotta – L’imprenditore è posto dal nostro ordinamento in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali ripongono la garanzia dell’adempimento delle obbligazioni dell’impresa sul patrimonio di quest’ultima. Donde la diretta responsabilità del gestore di questa ricchezza per la sua conservazione in ragione dell’integrità della garanzia. La perdita ingiustificata del patrimonio o l’elisione della sua consistenza danneggia le aspettative della massa creditoria ed integra l’evento giuridico sotteso dalla fattispecie di bancarotta patrimoniale. La prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera [continua..]

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