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Atto di conferimento di beni immobili in trust effettuato dal fideiussore e azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Gloria Millepezzi
In data 3 luglio 2014 e 15 novembre 2016 il Tribunale di Torino e il Tribunale di Bergamo – ciascuno dei quali adito da un istituto di credito – hanno accolto l’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c., relativa ad un atto di conferimento di beni immobili effettuato nell’ambito di un trust. Tra le peculiarità delle fattispecie portate all’esame dei Tribunali vi era il rapporto che legava i disponenti (convenuti) alle banche (attrici): i primi avevano prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni (anche future) di un altro soggetto, diverso dalla banca, ma che sarebbe poi divenuto debitore di questa.
Two banks issued a legal action pursuant article 2901 of the Italian civil code and the Tribunal they went before (Tribunal of Turin on the 3rd of July 2014 and Tribunal of Bergamo on the 15th of November 2015) accepted the plaintiffs’requests. In particular, the actions brought before the Tribunals were Paulain actions under ordinary law, taken against the deed binding real estate to a trust made by the guarantor of the bank’s debtor. Among the peculiarities of these cases there is the relation linking the guarantors (defendants) to the banks (plaintiffs): the former had guaranteed a subject that later became a bank’s debtor.
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1. Ai sensi dell’art. 2901 c.c., i presupposti necessari all’esperimento dell’azione revocatoria sono:
a) l’esistenza di un rapporto obbligatorio tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente;
b) l’atto di disposizione posto in essere dal debitore di quel credito;
c) il pregiudizio arrecato dall’atto alle ragioni del creditore e in particolare alla garanzia patrimoniale che assiste il credito (c.d. eventus damni);
d) il presupposto soggettivo in capo al debitore, cioè la conoscenza che il debitore aveva di detto pregiudizio (e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (c.d. consilium fraudis);
e) il presupposto soggettivo richiesto in capo al terzo, e cioè – quando si tratta di atto a titolo oneroso – la consapevolezza del pregiudizio o la partecipazione alla dolosa preordinazione da parte del terzo acquirente (c.d. scientia damni o consilium fraudis a seconda che l’atto dispositivo sia posteriore o anteriore al sorgere del credito).
2. Le motivazioni delle sentenze in commento assumono carattere particolarmente dirimente nelle parti in cui riconoscono: