Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Editore di fatto e responsabilità nella disciplina dei gruppi societari (di Vittorio Occorsio)


Lo scritto si propone di approfondire il regime giuridico della responsabilità dell’editore di fatto nei confronti del soggetto danneggiato da una campagna giornalistica denigratoria.

De-facto editor in chief and liability in the discipline of company groups

The paper’ aim is to deepen the discipline of liability of the “editor in fact” against the subject damaged by a denigration journalistic campaign.

Sommario: 1. Contestualizzazione del problema nell’àmbito ‘editoriale italiano. – 2. Cenni sui principî giurisprudenziali in tema di responsabilità per abuso del diritto di critica, di cronaca e di satira. – 3. Il dominus di fatto dell’impresa come «imprenditore occulto» o «socio tiranno». – 4. La disciplina dell’attività di gruppo e la responsabilità dell’editore di fatto: i presupposti soggettivi dell’applicabilità dell’art. 2497, comma 1, c.c. – 5. L’estensione della responsabilità ai sensi del secondo comma dell’art. 2497 c.c.: un principio generale valevole anche per il c.d. gruppo apparente. 1. Contestualizzazione del problema nell’àmbito editoriale italiano Nel bel film sul crac Parmalat di Andrea Molaioli, Il gioiellino, il patron dell’azienda di Collecchio recitava una battuta su come, «per contare veramente nel nostro Paese [ma lo stesso vale in numerosi Paesi, n.d.a.], occorre ‘giocare a tridente’: con una squadra di calcio, una banca, e un giornale». È inutile rimarcare l’importanza dei gruppi editoriali e il loro ruolo cruciale nella gestione dell’opinione pubblica, che conferisce loro una ben nota e talvolta marcatamente accentuata vocazione ‘politica’. Tale funzione, seppure fuoriesca dall’oggetto sociale, influisce in gran misura sull’attività delle società editrici di quotidiani e periodici. Questa sorta di sviamento dai principi di «corretta gestione societaria» (secondo l’indicazione contenuta nell’art. 2497 c.c.) espone spesso alla responsabilità risarcitoria per il danno, compiuto da un’attività giornalistica che si discosti dai ben noti criteri guida indicati dalla Corte di Cassazione sui limiti del diritto di cronaca e di satira, oltre agli autori dell’illecito e al direttore responsabile della testata, anche gli enti che esercitino l’attività di direzione e coordinamento, e chi in generale «abbia preso parte al fatto lesivo» e ne abbia «consapevolmente tratto beneficio» (cfr. art. 2497, comma 2, c.c.) ad esempio sul piano dell’attività politica di colore diverso da quello del soggetto danneggiato. Spesso infatti le c.d. campagne mediatiche diffamatorie (chiamate nel gergo giornalistico «macchine del fango») sono orientate a denigrare un certo soggetto politico e quindi a favorirne altro di fazione opposta. È accaduto in alcuni casi che per stabilire la responsabilità del soggetto cui di fatto faccia capo il gruppo editoriale sia stato utilizzato l’art. 2497, comma 2, c.c., piuttosto che la norma sul concorso nel fatto lesivo prevista dalla responsabilità in generale ai sensi dell’art. 2055 c.c., ovvero la norma speciale [continua..]

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