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L'(irr)ilevanza delle modifiche “potenziali” ai fini del diritto di recesso ex art. 2437

Edoardo Pedersoli

La finalità di questo lavoro è quella di verificare se, quale ulteriore criterio per riconoscere il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. g.), c.c. e, precisamente, in caso di eliminazione delle azioni con voto maggiorato previste dall’art. 127-quinquies TUF o di modifiche statutarie alla loro disciplina, sia necessario che la modifica sia “attuale” e in peius rispetto ai diritti degli azionisti; in altre parole, se la modifica giustifichi il diritto di recesso anche in capo ai soci che non hanno ancora maturato la maggiorazione.

The irrelevance of the modification of the right of withdrawal pursuant to art. 2437

The purpose of this article is to understand if, in order to grant the right of withdrawal pursuant to art. 2437, paragraph 1, lett. g.), c.c. and, precisely, in case of removal of the loyalty shares provided for by art. 127-quinquies TUF or of amendments to the by-laws concerning their rules, it is necessary that the modification is “actual” and in peius with respect to the rights of the shareholders; in other words, if the modification justifies the right of withdrawal even in favor of the share holders that are not yet entitled to benefit of the increase of the voting rights.

Sommario:

1. Il dibattito sul diritto di recesso ex art. 2437, comma 1, lett. g), c.c. in caso di modifiche dei “diritti di voto o di partecipazione”. – 2. Il diritto di recesso nell’ambito della disciplina sul voto maggiorato e “maggiorabile. – 3. La nozione di “modifica” rilevante ai fini del diritto di recesso ex art. 2437, comma 1, lett. g), c.c.

1. Il dibattito sul diritto di recesso ex art. 2437, comma 1, lett. g), c.c. in caso di modifiche dei “diritti di voto o di partecipazione”

Questo lavoro è volto a verificare se si debba riconoscere ai soci il diritto di recesso in caso di eliminazione delle azioni con voto maggiorato previste dall’art. 127-quinquies TUF o di modifiche statutarie alla loro disciplina; più in generale si valuterà se, alla luce delle soluzioni proposte in tema di voto maggiorato (o, come si vedrà, “maggiorabile”), si possa affermare la rilevanza di una modifica “attuale” o anche solo “potenziale” ai “diritti di voto o di partecipazione” ai fini del [continua..]

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