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Diritto di controllo dei soci di s.r.l. e principio di buona fede

Lorenzo Mariconda. Dottorando di ricerca in Diritto delle persone, delle imprese e dei mercati presso l’Univer­sità degli Studi di Napoli Federico II.

Il presente contributo trae spunto dall’analisi di una pronuncia del Tribunale di Napoli in sede cautelare, in merito alle modalità di esercizio del diritto di controllo dei soci non amministratori di società a responsabilità limitata ex art. 2476, comma 2, c.c., nell’ipotesi in cui questi siano anche in posizione di concorrenza sul mercato. In particolare, si esamina la compatibilità fra l’esercizio del diritto di controllo e l’oc­cultamento di dati sensibili ritenuti non necessari né utili ai fini della verifica delle condotte dell’organo di gestione, in conformità al principio di buona fede.

The right of control by shareholders of limited liability company and the good faith

The paper examines the conclusions of a court order, made by the Court of Naples in precautionary measure, regarding to the application of the right of control by non-managing shareholders of a limited liability company (art. 2476, para. 2, civil code), when these are also in a position of competition in the market. Particularly, it is controversial if the right of control could be achieved by concealing sensitive data, judged not necessary or useful to verify the conducts of managing board, in compliance with the good faith principle.

1. Premessa

La vicenda da cui traggono spunto le presenti note attiene alla presentazione, da parte di due soci di una s.r.l. attiva nel settore agroalimentare, di un ricorso ex art. 700 c.p.c. dinnanzi al Tribunale di Napoli al fine di ottenere l’esi­bizione dei documenti fiscali e contabili.

In particolare, a fondamento della propria pretesa, i ricorrenti affermavano che le richieste, già formulate in sede di precedente conciliazione giudiziale, non potevano considerarsi soddisfatte, dal momento che il registro IVA risultava illeggibile, il libro giornale oscurato e vi era l’assenza di libro inventario e del paritario del magazzino.

A causa di questa condotta, i soci sostenevano di non poter esercitare il diritto di controllo previsto dall’art. 2476 c.c., anche nell’ottica di un voto consapevole nella successiva assemblea convocata per l’approvazione del bilancio.

Proprio per l’imminenza dell’assemblea, ed anche alla luce della perdita di esercizio verificatasi, veniva richiesto al giudice adito di ordinare al legale rappresentante della società resistente di consentire, anche mediante professionista di fiducia, la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi al­l’amministrazione, col diritto di estrarre copia dei documenti o riprodurli con altri mezzi a proprie spese.

La s.r.l., nella sua memoria difensiva, preliminarmente [continua..]

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