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L'applicazione della norma di cui all'art. 2467 c.c. alle società per azioni: una questione ancora aperta?
Federico Urbani. Cultore del Diritto Commerciale presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca
Al fine di contrastare i possibili effetti negativi derivanti dalle diffuse situazioni di “sottocapitalizzazione nominale”, il legislatore della riforma del diritto societario ha introdotto nel compendio regolatorio dedicato alle società a responsabilità limitata la norma di cui all’art. 2467 c.c., in ragione della quale il diritto al rimborso dei finanziamenti soci “anomali” è postergato ope legis rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. A questo riguardo, dopo aver descritto la ratio e le finalità della norma di cui all’art. 2467 c.c., l’Autore ripercorre i diversi (e contrastanti) orientamenti interpretativi – dottrinali e giurisprudenziali – relativi alla possibilità (se non alla necessità) di applicare la norma in parola alle società per azioni, in via diretta o analogica. Aderendo alla soluzione interpretativa recentemente fatta propria dal Tribunale di Milano, l’Autore espone le ragioni per cui deve ritenersi preferibile la tesi dell’inapplicabilità della norma di cui all’art. 2467 c.c. alle società per azioni.
With the aim of addressing the potentially negative consequences of the widespread corporate “nominal undercapitalization”, the Italian lawmaker introduced the provision set forth under art. 2467 c.c., formally referring to limited liability companies only. Said provision dictates that the refunding of “irregular” shareholders’ loans shall be subordinated to the reimbursement of all other creditors. In this regard, after a description of the rationale and aim of the provision set forth under art. 2467 c.c., the Author traces the various (and conflicting) interpretative positions – both of legal scholars and courts – as regard the possibility (if not the necessity) of applying the mentioned provision to joint stock companies, either directly or reasoning by analogy. Endorsing the solution recently adopted by the Court of Milan, the Author advocates for the inapplicability of the provision set forth under art. 2467 c.c. to joint stock companies.
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1. Il caso
La pronuncia resa dalla Sezione specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Milano e qui commentata [1], pur affrontando una questione oggetto di un vivace dibattito fra gli interpreti e giungendo a una soluzione controtendenza (quantomeno nell’esperienza giurisprudenziale), prende le mosse da una vicenda comune a molte realtà d’impresa.
La società Alfa S.p.A. (“Alfa”) – partecipata da Beta S.p.A. (“Beta”) e Gamma S.r.l. (“Gamma”) in misura pari, rispettivamente, al 45% e 55% del capitale sociale – riceveva nell’arco di un quinquennio svariate tranches di finanziamento da parte del socio di minoranza Beta.
A scadenza, quest’ultima sollecitava invano Alfa per il rimborso del finanziamento effettuato, oltre interessi, rivolgendosi infine in via monitoria al Tribunale di Milano e ottenendo, in tale sede, un decreto ingiuntivo – provvisoriamente esecutivo – nei confronti della società finanziata.
Alfa si opponeva a tale decreto ai sensi dell’art. 645 c.p.c. [2], sulla base, nel merito, di un’asserita inesigibilità del credito restitutorio del finanziamento effettuato da Beta, «in forza dell’applicabilità alla specie [ossia al finanziamento effettuato a favore di una [continua..]