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Osservazioni sull'autotutela esecutiva privata nell'escussione ...
Filippo Murino. Ricercatore di Diritto commerciale presso l’Università degli Studi di Salerno
Lo scritto, alla luce della nuova disciplina del pegno non possessorio introdotta dal d.l. n. 59/2016, conv. in legge n. 119/2016, analizza l’escussione in autotutela delle garanzie costituite su quota di società di persone e di s.r.l.
The essay, in the light of the new legal framework of the floating charge introduced by the Decree Law no. 59/2016, converted into Law no. 119/2016, investigates self-help remedies and enforcement rights related to securities performed on (provided on) the share of partnerships and “società a responsabilità limitata-Srl” (LLC, limited liability company).
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1. Premessa
La disciplina sul pegno non possessorio di recente introdotta nel nostro ordinamento (art. 1 del d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv., con modif., in legge 30 giugno 2016, n. 119 [1]) nella parte in cui consente, da un lato, la costituzione della garanzia reale commerciale [2] su beni mobili “anche immateriali” ma ad esclusione dei beni mobili registrati (comma 2) e introduce, dall’altro, modalità di autotutela privata esecutiva [3] (commi 7 ss., le quali vedono, ormai, l’intervento dell’autorità giudiziaria solo in via eventuale e, tendenzialmente, ex post) sollecita una riflessione con speciale riferimento al pegno di partecipazioni societarie.
Il presente scritto, che si pone idealmente in continuità con altro contributo sul pegno ospitato dalla Rivista [4], tralascerà la fattispecie dell’autotutela nel pegno non possessorio su partecipazioni azionarie (in altra sede considerato [5]), soffermandosi piuttosto sulle partecipazioni di società di persone e di s.r.l.
Interessa in questa sede affrontare non tanto, come è ovvio, l’assoggettabilità a pegno di [continua..]