Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Il controllo sulla gestione e "il tempo"


Il controllo sulla gestione da parte dei sindaci può avere per oggetto atti o circostanze anteriori alla loro nomina o, più spesso, circostanze future. Tale controllo incontra i limiti, rispettivamente, della conoscibilità dei fatti del passato e della prevedibilità di quelli futuri. In particolare sono oggetto di esame le modalità di quest’ultima valutazione.

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1. Premessa Il titolo è sicuramente ermetico e richiede una spiegazione. Come è noto, i “tipi” di controllo sulla gestione sono numerosi ed eterogenei: così, ad esempio, in relazione all’oggetto, possono concernere atti o procedure; in relazione alle modalità, configurarsi come diretti o indiretti; con riguardo ai parametri, avere come punto di riferimento norme di legge, regole statutarie, principi di corretta amministrazione. Un’ulteriore classificazione, forse un poco in ombra, potrebbe essere operata in funzione del “tempo” in cui si colloca l’oggetto del controllo che, oltre a concernere atti o circostanze contestuali, potrebbe riguardare atti o circostanze del passato, anteriori al momento dell’entrata in carica dei sindaci, o anche (spesso) circostanze future. Quale il comportamento richiesto in tali casi? Quale la diligenza dovuta? E, in particolare, quale il limite della stessa? Tutte domande che ovviamente assumono rilievo nell’ottica del giudizio di responsabilità a carico dei componenti dell’organo di controllo. È pacifico che i sindaci possono essere responsabili (come gli amministratori) per non aver posto in essere opportuni rimedi rispetto ad atti o fatti del passato, anteriori al momento in cui hanno assunto la carica. Come è pacifico che la loro vigilanza debba tener conto molto spesso di circostanze future. Nell’un caso il limite alla loro responsabilità (e prima ancora al loro dovere di controllo) è da individuare nella conoscibilità del fatto o dell’atto, nell’altro caso nella loro prevedibilità. Le pagine seguenti sono dedicate ad offrire qualche spunto su tali limiti nella concreta declinazione con riferimento ai compiti affidati ai sindaci.   I. “IL PASSATO” 2. Controllo dei sindaci e fatti del passato Il controllo sulla gestione operato dal collegio sindacale (o dal sindaco unico nella s.r.l.) può essere contestuale agli atti oggetto di esame. Si pensi al caso evidente delle scelte gestionali adottate dal consiglio di amministrazione in presenza dei componenti del collegio sindacale. Naturalmente l’at­ti­vità di controllo comporterà necessariamente l’esame di circostanze del passato che rappresentino i presupposti su cui si inserisce la scelta gestionale e dovrà tener conto anche dei suoi probabili effetti futuri. Ma in ogni caso si tratta di un atto, si ripete, posto in essere contestualmente al controllo operato dai sindaci. Il discorso mi sembra differente quando vengano in considerazione decisioni collocate nel passato ed in particolare prima della nomina dei sindaci. Ovviamente questi ultimi non possono essere responsabili per tali atti: tuttavia il loro obbligo di controllo verrà in considerazione (con la conseguente responsabilità), qualora non intervenissero per contrastare [continua..]

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