Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Obblighi funzionalmente orientati e principi generali in tema di bilancio di esercizio


Viene costruita la categoria delle regole funzionalmente orientate, caratterizzata dalla circostanza che le condotte imposte o vietate sono individuate in funzione del risultato da perseguire o da evitare. Tale categoria è utilizzata per ricostruire la portata dei principi generali in tema di bilancio d’esercizio.

Articoli Correlati: bilancio di esercizio

1. Clausole generali e regole funzionalmente orientate Il carattere elastico di una regola può concernere l’identificazione della stessa fattispecie o l’individuazione della relativa disciplina. Invero si possono riscontrare fattispecie dal carattere rigido o connotate da un grado maggiore o minore di elasticità: ad esempio, le stesse nozioni fornite dal legislatore per individuare i contratti tipici previsti dal codice civile sono state ricostruite in chiave di fattispecie dotate di caratteri elastici e quindi idonee a consentire l’applicazione delle relative norme in un ambito più esteso rispetto a quello risultante dalla lettera delle stesse [1]. Ma è soprattutto l’elasticità nell’individuare la disciplina che costituisce il fenomeno più diffuso e più rilevante. In particolare i comportamenti imposti o vietati possono essere rigidamente individuati oppure presentare caratteri di indeterminatezza o anche di accentuata indeterminatezza. In questo secondo caso le tecniche di costruzione delle regole possono essere varie: i comportamenti imposti o vietati possono essere individuati in funzione delle modalità che debbono essere utilizzate nel porli in essere (si pensi, ad esempio, ai criteri di condotta, quale quello della prudenza); o di parametri dal contenuto elastico (quali, ad esempio, la correttezza, la buona fede) o che fanno riferimento a criteri extra giuridici (quali, ad esempio, l’adeguatezza), oppure ancora del risultato da raggiungere o da evitare. Con particolare riferimento a quest’ultima ipotesi gli obblighi o i divieti – o anche le clausole dichiarate valide o nulle – possono avere per oggetto determinati comportamenti – o un determinato contenuto –, specificamente tipizzati, oppure i comportamenti – o il contenuto – che raggiungano o siano idonei a raggiungere un determinato obiettivo [2]. È appena il caso di sottolineare come ogni obbligo o divieto sia posto dal legislatore per raggiungere o impedire il raggiungimento di un risultato: però nel caso delle regole di carattere rigido, come si è già osservato, a differenza di quanto avviene con riferimento alle regole funzionalmente orientate, i comportamenti sono tipizzati dal legislatore. Naturalmente varie sono le ragioni per cui quest’ultimo rinuncia ad identificare le condotte – o il contenuto delle clausole – ed utilizza il risultato conseguente come strumento di identificazione delle stesse, ragioni che possono essere ricostruite solo con riferimento ai vari contesti normativi ove tale tecnica trova applicazione. La differenza strutturale tra le regole aventi per oggetto comportamenti – o clausole – tipizzati e le norme funzionalmente orientate assume rilevanza sotto vari profili, sia in sede interpretativa, sia in sede applicativa. Una prima differenza appare ovvia ed [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio