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Il principio di postergazione e l'inefficacia dei rimborsi nei finanziamenti infragruppo

Elena Fregonara

Professore associato di Diritto commerciale presso l’Università del Piemonte Orientale

 

Con l’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), la fattispecie dei finanziamenti infragruppo si arricchisce di nuove regole che vanno ad affiancare l’originaria disciplina codicistica contenuta nel­l’art. 2497-quinquies c.c. Le novità interessano tanto l’ambito di applicazione del principio della postergazione, quanto il profilo dell’inefficacia dei rimborsi: il contributo propone una prima lettura del rinnovato quadro normativo.

 

Subordination principle and refunds’ ineffectiveness in the intra-group financing

The new Italian code on enterprises crisis and insolvency (codice della crisi d’im­presa e dell’insolvenza, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) establishes new rules regarding intra-group financing, in addition to the ones already set out in Art. 2497-quinquies of the Italian Civil Code. The main innovations regard both the scope of the subordination principle and the topic of the refunds’ ineffectiveness: the paper aims at giving an initial interpretation of the renewed regulatory framework.

1. La cornice normativa

Con l’introduzione del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, d’ora in poi c.c.i.i.) il quadro normativo in tema di finanziamenti nei gruppi di società cambia, in parte, volto [1]: la relativa disciplina si deve ricostruire ora, necessariamente, attraverso la lettura integrata di norme collocate in sedi differenti.

In particolare, nel codice civile resta invariato l’art. 2497-quinquies che per i finanziamenti effettuati a favore della società dalla capogruppo o da altri soggetti ad essa sottoposti rinvia all’art. 2467 c.c. [2]: sicché i diritti di credito derivanti da finanziamenti discendenti o orizzontali (c.d. down-stream e cross-stream) avvenuti in una situazione “anomala”, ai sensi del comma 2 dell’art. 2467 c.c. [3], restano assoggettati al principio della postergazione. La previsione codicistica va, oggi, letta insieme al comma 3 dell’art. 164 c.c.i.i. che dispone l’applicazione della regola dell’inefficacia dei rimborsi anche con riguardo ai finanziamenti effettuati a favore della società assoggettata alla liquidazione giudiziale da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da [continua..]

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