Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Quando un trust può essere considerato 'inesistente' ai fini delle imposte dirette (di Angelo Contrino Professore ordinario di diritto tributario presso l’Università “L. Bocconi”. Avvocato tributarista in Milano. Membro “Esperto di Area” del “Gruppo di Lavoro Evoluzione normative Giustizia Tributaria” istituito presso il “Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed E­sperti Contabili”)


Nella Risposta all’interpello n. 381 dell’11 settembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema della soggettività passiva di un trust – ai fini delle imposte sui redditi – nel caso in cui l’atto istitutivo contenga una o più clausole che limitano, a favore del disponente, i poteri di amministrazione e gestione del trustee, con conseguente necessità di valutare la sua sussumibilità nella nozione amministrativa di trust “interposto”, in quanto tale “inesistente”, come elaborata in taluni, propri precedenti, e in ispecie nelle Circ. n. 43/E/2009 e n. 61/E/2010. Muovendo da tale prassi, nel presente contributo si delinea una nozione generale di trust “inesistente”, in quanto “interposto”, ancorata all’art. 2 della Convenzione dell’Aja, dimostrando che, ai fini delle imposte sui redditi, un trust può considerarsi effettivamente “interposto”, rispetto al disponente, solo se – e quando – quest’ultimo si riservi poteri e forme di controllo sui beni tali da esautorare de iure o de facto il trustee delle proprie prerogative; con la rilevante conseguenza che non ogni clausola attraverso cui il disponente mantenga talune prerogative e/o ponga limitazioni o condizionamenti determina l’inesistenza del trust, ma soltanto quelle che, da sole o insieme ad altre, consentono al disponente di perpetuare il dominio su beni devoluti solo formalmente in trust.

'Interposed Trusts': case studies and resulting solutions

The Italian Revenue Agency’s Tax Ruling n. 381 of 11 September 2019 further specified the notion of “interposed trusts” already envisioned under the Circular letters n. 43/E/2009 and n. 61/E/2010. This article is aimed to review the above mentioned guidelines of the Italian Revenue Agency and to highlight in which cases – pursuant to article 2 of the Hague Convention – trusts may actually be considered “interposed” with respect to the settlors, i.e. in which cases it can be argued that a settlor maintains a power of disposition over the trusts’ assets that overturns – de iure or de facto – the trustee’s exercise of its discretionary powers.

1. Il trust “inesistente”, in quanto “interposto”, secondo i pronunciamenti dell’Agenzia delle Entrate, recenti e remoti, e il “criterio guida” enucleabile ai fini della fissazione di una (corretta) nozione generale Nella risposta all’interpello n. 381 dello scorso 11 settembre l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema della soggettività passiva di un trust, ai fini delle imposte sui redditi [1], nel caso in cui l’atto istitutivo contenga una o più clausole che limitano, a favore del disponente, i poteri di amministrazione e gestione del trustee, con conseguente necessità di valutare la sua sussumibilità nella nozione amministrativa di trust “interposto”, in quanto tale “inesistente”, siccome elaborata in taluni, propri precedenti. Il riferimento è, in ispecie, alla Circ. Ag. Entr., 27 dicembre 2010, n. 61/E, ove, richiamando anche la casistica contenuta nella precedente Circ. Ag. Entr., 10 ottobre 2009, n. 43/E, l’Agenzia ha elaborato – sia pur indirettamente, attraverso una serie di affermazioni non sempre perfettamente collimanti fra loro, e neanche sempre condivisibili – una sorta di “criterio guida” per individuare i trust “da ritenere inesistenti in quanto interposti” ai fini delle imposte sui redditi, da cui si fa discendere l’imputazione senza soluzione di continuità al disponente, e non al trust, dei redditi prodotti dai beni conferiti. Come già rilevato in sede di commento dei richiamati documenti di prassi [2], se si obliterano le sfumature contradditorie delle diverse affermazioni ivi contenute, il predetto “criterio guida” può essere sintetizzato – utilizzando alcune delle affermazioni delle stessa Agenzia delle Entrate – nei termini seguenti: il disponente “non può riservare a sé stesso il potere né il controllo sui beni del trust in modo da precludere al trustee il pieno esercizio dei poteri dispositivi a lui spettanti in base al regolamento del trust o alle legge”; circostanza, questa, che va appurata in base a ciò che emerge “non soltanto dall’atto istitutivo del trust ma anche da elementi di mero fatto”. Si può, dunque, affermare che in base a tale criterio si ha un trust “interposto” – ai fini delle imposte sui redditi – quando il disponente esautori de iure o de facto il trustee delle proprie prerogative, eterodirigendolo: in presenza di una circostanza di tal fatta “il trust – come ha affermato recisamente l’Agenzia – deve considerarsi inesistente”. Tale conclusione, priva di esplicita spiegazione nei documenti di prassi richiamati, deve ritenersi corretta. Ciò è evidente se si considera [continua..]

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