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Quando un trust può essere considerato 'inesistente' ai fini delle imposte dirette

Angelo Contrino

Professore ordinario di diritto tributario presso l’Università “L. Bocconi”. Avvocato tributarista in Milano. Membro “Esperto di Area” del “Gruppo di Lavoro Evoluzione normative Giustizia Tributaria” istituito presso il “Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed E­sperti Contabili”

Nella Risposta all’interpello n. 381 dell’11 settembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema della soggettività passiva di un trust – ai fini delle imposte sui redditi – nel caso in cui l’atto istitutivo contenga una o più clausole che limitano, a favore del disponente, i poteri di amministrazione e gestione del trustee, con conseguente necessità di valutare la sua sussumibilità nella nozione amministrativa di trust “interposto”, in quanto tale “inesistente”, come elaborata in taluni, propri precedenti, e in ispecie nelle Circ. n. 43/E/2009 e n. 61/E/2010. Muovendo da tale prassi, nel presente contributo si delinea una nozione generale di trust “inesistente”, in quanto “interposto”, ancorata all’art. 2 della Convenzione dell’Aja, dimostrando che, ai fini delle imposte sui redditi, un trust può considerarsi effettivamente “interposto”, rispetto al disponente, solo se – e quando – quest’ultimo si riservi poteri e forme di controllo sui beni tali da esautorare de iure o de facto il trustee delle proprie prerogative; con la rilevante conseguenza che non ogni clausola attraverso cui il disponente mantenga talune prerogative e/o ponga limitazioni o condizionamenti determina l’inesistenza del trust, ma soltanto quelle che, da sole o insieme ad altre, consentono al disponente di perpetuare il dominio su beni devoluti solo formalmente in trust.

'Interposed Trusts': case studies and resulting solutions

The Italian Revenue Agency’s Tax Ruling n. 381 of 11 September 2019 further specified the notion of “interposed trusts” already envisioned under the Circular letters n. 43/E/2009 and n. 61/E/2010. This article is aimed to review the above mentioned guidelines of the Italian Revenue Agency and to highlight in which cases – pursuant to article 2 of the Hague Convention – trusts may actually be considered “interposed” with respect to the settlors, i.e. in which cases it can be argued that a settlor maintains a power of disposition over the trusts’ assets that overturns – de iure or de facto – the trustee’s exercise of its discretionary powers.

1. Il trust “inesistente”, in quanto “interposto”, secondo i pronunciamenti dell’Agenzia delle Entrate, recenti e remoti, e il “criterio guida” enucleabile ai fini della fissazione di una (corretta) nozione generale

Nella risposta all’interpello n. 381 dello scorso 11 settembre l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema della soggettività passiva di un trust, ai fini delle imposte sui redditi [1], nel caso in cui l’atto istitutivo contenga una o più clausole che limitano, a favore del disponente, i poteri di amministrazione e gestione del trustee, con conseguente necessità di valutare la sua sussumibilità nella nozione amministrativa di trust “interposto”, in quanto tale “inesistente”, siccome elaborata in taluni, propri precedenti.

Il riferimento è, in ispecie, alla Circ. Ag. Entr., 27 dicembre 2010, n. 61/E, ove, richiamando anche la casistica contenuta nella precedente Circ. Ag. Entr., 10 ottobre 2009, n. 43/E, l’Agenzia ha elaborato – sia pur indirettamente, attraverso una serie di affermazioni non sempre perfettamente collimanti fra loro, e neanche sempre condivisibili – una sorta di “criterio guida” per individuare i trust “da ritenere inesistenti in quanto [continua..]

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