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L'esigibilità del credito restitutorio del socio finanziatore e declinazioni in accomandita semplice

Martina Gentile

Con decreto del 3 ottobre 2019, n. 13, il Tribunale di Pistoia ha fornito una interpretazione estensiva della regola della postergazione dei crediti restitutori dei soci finanziatori – enunciato espressamente dal Codice Civile all’art. 2467 c.c. per le sole società a responsabilità limitata – ritenendolo principio applicabile anche a diversi tipi societari, se caratterizzati da assetti assimilabili a quello delle prime (con particolare riferimento alla posizione del socio accomandante nelle s.a.s.). Muovendo dal­l’analisi del predetto provvedimento, nel presente contributo si analizzerà la ratio dell’istituto della postergazione del credito restitutorio del socio finanziatore, la sua potenziale natura di principio transtipico e le sue prospettive di applicazione nell’am­bito di modelli, quali le società di persone, caratterizzati da una compagine “chiusa”.

Subordinated status of limited partner loans granted to a limited partnership

With decree no. 13 dated October 3rd, 2019, the Court of Pistoia has provided a broad interpretation of the provision under Italian Civil Code art. 2467, pursuant to which in a limited liability company the refund of the shareholder loans is subordinated to the satisfaction of the other outstanding loans and credits. The Court of Pistoia has deemed the mentioned rule under Italian Civil Code art. 2467 – which is expressly provided for limited liability companies – to be applicable also to different types of legal entities with similar structures to limited liability companies. In particular, the Court of Pistoia has applied the rule of the subordination of partner loans to limited partnerships (referred to as “s.a.s.” according to Italian Law), with reference to the figure of the limited partner. Starting from the analysis of the aforementioned decree, in this contribution the ratio of the subordination of the limited partner loans, its potential nature of a trans-typical principle and its prospects of application in the context of models – such as partnerships – characterized by a “closed” shareholding frame will be brought to light.

1. Il caso

Con decreto del 3 ottobre 2019, n. 13, il Tribunale di Pistoia ha respinto l’opposizione allo stato passivo, incardinata dal socio accomandante di una so­cietà in accomandita semplice fallita, per ottenere la riforma del provvedimento del Giudice Delegato, nella parte in cui questo ammetteva allo stato passivo del fallimento della s.a.s. il credito restitutorio del socio per finanziamenti alla fallita soltanto in via postergata ex art. 2467 c.c.

La questione controversa, di natura interpretativa, risiedeva nel verificare il carattere di norma eccezionale o meno dell’art. 2467 c.c., inserito nel Capo VII del libro V del Codice Civile relativo alle società a responsabilità limitata e inerente all’esigibilità postergata del credito restitutorio del socio per finanziamenti. Secondo il Giudice Delegato, la norma sarebbe stata espressiva di un principio generale e, come tale, applicabile anche a vicende inerenti tipi societari diversi dalle s.r.l.; secondo il ricorrente in opposizione, invece, l’inclu­sione nel Capo relativo alle s.r.l. ne avrebbe precluso una applicazione “estensiva” ai rapporti fra soci e società diverse dalla s.r.l.

Trattasi, come si è detto, di questione di natura interpretativa, ma dalle non indifferenti ricadute pratiche, considerata la diffusa tendenza, invalsa nella prassi (soprattutto, ma non solo, nelle [continua..]

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