Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Amministrazione giudiziaria di beni e aziende (di Donato Pezzuto, Amministratore Giudiziario)


Il contributo affronta il delicato equilibrio tra esercizio della funzione amministrativa, finalità della procedura e garanzie, raggiungendo una sintesi dei principali doveri gravanti sul soggetto designato dalla procedura quale amministratore della società.

1. Sequestro quote e sequestro azienda – Le ragioni che, prima del d.lgs. n. 159/2011, inducevano (le Procure della Repubblica a richiedere e) i Tribunali a disporre il sequestro delle quote e dell’intero compendio aziendale possono così essere sintetizzate: a) Accertata disponibilità dell’intero compendio aziendale in capo al proposto ovvero all’indagato (sulla ammissibilità del sequestro penale o di prevenzione del compendio aziendale vi è giurisprudenza costante CC); b) Necessità di evitare, nelle more della sostituzione dell’organo amministrativo della società, ad opera dell’assemblea dei soci in persona dell’Ammi­nistratore Giudiziario (appositamente autorizzato dal Tribunale), atti dispositivi sui beni aziendali ovvero sulle scritture contabili (con modifica, occultamento o falsificazione delle stesse). È facile comprendere come alcun particolare problema si pone per le società di persone che, in ipotesi di sequestro dell’azienda, saranno gestite dall’am­ministratore giudiziario della stessa, non configurandosi particolari problemi non essendo possibile, per la struttura “personalistica” di tali società, la sostituzione degli amministratori. Diverso discorso vale, invece, per le società di capitali in cui si dovrà decidere la revoca degli amministratori nominati ante sequestro. È interessante ricordare cosa accadeva per le società di capitali, prima del­l’entrata in vigore del d.lgs. n. 159/2011 (per le domande di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali o sequestri penali depositati dal mese di ottobre 2013): il solo sequestro delle quote sociali, negli anni ’90 e fino al 2004 (con l’entrata in vigore del Nuovo diritto delle società), legittimava il Custode Giudiziario (con poteri di amministrazione e previa autorizzazione del Tribunale), in caso di mancata convocazione della assemblea dei soci da parte degli amministratori o del collegio sindacale (su richiesta dell’AG), ai sensi dell’art. 2367 c.c., a proporre ricorso al Presidente del Tribunale per ordinare la convocazione dell’assemblea dei soci della società (di capitali, S.r.l. o S.p.A.), indicando il soggetto che doveva presiederla. Spesso, tale procedura richiedeva tempi piuttosto lunghi (anche di alcuni mesi, nei casi di opposizione del soggetto cui le quote o azioni venivano sequestrate) per essere completata, consentendo agli amministratori delle società incise dal provvedimento di sequestro di poter disporre dei beni aziendali e scritture contabili fino alla sostituzione dell’amministratore revocato con il nuovo amministratore nominato dall’assemblea dei soci, con il passaggio di consegne dei beni e delle scritture contabili della società. – Dal 2004, con l’entrata in vigore delle nuove norme di diritto [continua..]

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