Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Segnalazioni di diritto commerciale (di a cura di Giulia Garesio)


Normativa Svolgimento delle assemblee di società ed enti – In sede di conversione del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, (cd. “Mille proroghe”; v. segnalazioni di diritto commerciale sul n. 1/2021 di questa Rivista), ad opera della L. 26 febbraio 2021, n. 21, è stato interamente sostituito il 6° co. dell’art. 3 del Decreto, apportando le seguenti modifiche all’art. 106, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, recante «Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti»: al 1° co., si dispone ora, in deroga alle previsioni degli artt. 2364, 2° co., e 2478 bis, c.c. o «alle diverse disposizioni statutarie», che l’assemblea ordinaria sia convo­cata «per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio», sopprimendo il secondo periodo (ove si riconosceva la «facoltà delle società cooperative che applicano l’articolo 2540 del Codice civile di convocare l’assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020»); al 7° co. – interamente sostituito – si è stabilito che «le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021». La L. 26 febbraio 2021, n. 21 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2021, n. 51. Indicazioni interpretative e applicative Ministero dello Sviluppo economico Sanzioni pecuniarie per adempimenti informativi tardivi di start up ‒ Il Ministero dello Sviluppo economico ha precisato che il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 25, 16° co., D.L. n. 179/2012, per la cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle imprese per le start up o gli incubatori certificati che abbiano perso i requisiti di cui al 2° e 5° co. del medesimo articolo, o che non abbiano depositato tempestivamente la dichiarazione di mantenimento degli stessi, è volto a consentire alle Camere di commercio di «istruire il procedimento, valutando le eventuali dirimenti, prima di giungere al provvedimento ablativo reale» (così già la Circolare n. 1/V del 10 settembre 2020). Tale ricostruzione – «chiaramente intesa a salvare le imprese, ancorché inadempienti», come puntualizzato nel Parere del Ministero ‒ si fonda «sul criterio del ravvedimento operoso, che in subjecta materia escludeva la sanzione reale della cancellazione dalla sezione speciale (con perdita dei benefici) concedendo alle imprese la possibilità di un tardivo adempimento». Sennonché, trattandosi pur sempre di un adempimento non tempestivo, si applicano le previsioni dell’art. 2630 c.c., ove si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di omessa esecuzione di denunce, [continua..]

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