Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Il “fallimento per estensione” alla luce del Codice della crisi * (di Oreste Cagnasso, Professore emerito di Diritto commerciale presso l’Università di Torino.)


Lo scritto esamina l’area del fallimento per estensione dalle sue origini al Codice della Crisi.

The Bankruptcy of the Unlimited Liability Shareholders in the light of the Code of the Crisis

The paper examines the area of the bankruptcy of the unlimited liability shareholder since its origins until the Code of the Crisis.

Keywords: bankruptcy – company – unlimited Liability Shareholders

 

1. Premessa Come è noto, in conformità alla scelta lessicale accolta dal Codice della crisi, la formula “fallimento per estensione” è sostituita con quella “liquidazio­ne giudiziale dei soci illimitatamente responsabili”. Quest’ultima è sicuramente più complessa e meno espressiva. Infatti la locuzione “fallimento per estensione” evoca in modo immediato l’immagine dell’allargamento della procedura ad altri soggetti, una sorta di “propagazione” del rischio di impresa. L’isti­tuto ha alle spalle una lunga evoluzione storica e soprattutto un’approfondita elaborazione diretta a giustificare tale allargamento e tale propagazione alla luce della posizione assunta dal socio illimitatamente responsabile all’interno, in particolare, delle società di persone [1]. Il fallimento per estensione ha un’origine lontana; era già previsto e disciplinato dal Codice di commercio; dal punto di vista comparatistico è però oggi largamente in declino, come dimostrano gli ordinamenti spagnolo e francese [2]. Tuttavia il Codice della crisi lo ha mantenuto e in qualche misura ne ha ampliato la portata. Se si esamina l’evoluzione dal Codice di commercio alla legge fallimentare del 1942 alla riforma del 2005-2006 al Codice della crisi si può notare una sorta di, se è consentito il bisticcio di parole, estensione del fallimento per estensione. In particolare, nel passaggio dalla legge fallimentare alla riforma del 2005-2006 e poi al Codice della crisi sono individuabili, in primo luogo, un ampliamento dei soggetti che possono fallire per estensione; in secondo luogo, l’introduzione di uno strumento che, in qualche misura, potrebbe neutralizzare tale effetto ed, ancora, un differente approccio rispetto al binomio fallimento per estensione – responsabilità nell’esercizio dell’attività di eterodirezione o, se si vuole, disciplina dei gruppi. 2. Il Codice di commercio L’art. 847, primo comma, del Codice di commercio prevedeva che il fallimento di una società in nome collettivo o in accomandita producesse anche il fallimento dei soci responsabili senza limitazione. Si tratta di un istituto di origine risalente: in un primo momento l’estensione era di carattere orizzontale, nel senso che il fallimento di un socio determinava il fallimento degli altri; solo attraverso una successiva evoluzione è stato previsto il fallimento della società [3]. Negli atti della Commissione del 1869, preparatori del Codice di commercio, si giustifica l’estensione del fallimento dalla società ai soci illimitatamente responsabili osservandosi che non “può dubitarsi che ciò debba essere, se è vero che l’obbligazione solidale abbraccia il patrimonio sociale e tutto il patrimonio individuale di [continua..]

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