Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Aspetti peculiari della contrattualistica internazionale con la Cina (di Alessia Pastori - Maria Zhu)


Il nuovo ruolo di leader economico della Cina nello scenario mondiale ha comportato per il Paese una forte crescita delle transazioni con soggetti esteri, obbligando il legislatore cinese a dover adeguare velocemente la normativa interna alle nuove esigenze di un mercato sempre più globale. Tuttavia, nonostante i diversi interventi normativi e la stipulazione di accordi internazionali da parte del Governo cinese, i contratti che coinvolgono un soggetto di diritto cinese sono tuttora fortemente soggetti all’influenza del diritto cinese e sottratti alla disciplina del diritto internazionale privato.

Special issues on international contracts with China

The new role of China as the global market leader in this international scenario has led to an increase of the Country's transaction with foreign parties, so that the Chinese legislature has had to quickly adapt the Chinese domestic laws and regulation to the new requirements and standard of the global market. However, despite the amendment of several domestic laws and the signing of international treaties by Chinese government, Chinese laws and regulations continue to strongly influence all the agreements in which a Chinese party is involved, in place of the Private International Law.

1. Il quadro normati vo di riferimento Con l’inizio dello sviluppo economico cinese iniziato verso la fine degli anni 70’, e il termine del lungo periodo d’isolamento degli ultimi secoli, il Governo cinese iniziò a definire una politica interna ed esterna volta a sostenere lo scambio commerciale con l’estero, riconfermato oggi anche nell’ultimo piano quinquennale del Partito: la politica del “GO OUT”. Tale linea politica obbligò il legislatore cinese a dover adeguare velocemente la disciplina normativa in vigore ai nuovi obiettivi del Paese. Un primo passo importante in tal senso fu intrapreso con l’adozione della PRC Foreign Economic Contracl Law che però trovava applicazione solo nelle negoziazioni dove erano coinvolte parti straniere, provocando quindi una controproducente distinzione tra normativa interna ed estera. Solo nel 1999, con l’emanazione della PRC Contract Law (conosciuta anche come Uniform Contract Law) s’iniziò ad applicare una disciplina contrattualistica di tipo uniforme, caratterizzata da un’ingerenza sempre più limitatata dell’influenza statale sugli atti tra privati, nel rispetto dell’autonomia privata. Nel 2004, una nuova versione del Foreign Trade Law fece la sua apparizione al solo scopo di adeguare la vecchia disciplina (che risaliva al 1994) ai nuovi impegni internazionali assunti dal Paese con la sua entrata nel WTO. Infine, nel 2011, la PRC Choice of Law Rules for Foreign Related Civil Disputesintrodusse nuovi criteri di collegamento per individuare la legge “sostanziale” applicabile ai contratti stipulati con controparte non cinese. Naturalmente, la principale fonte normativa in materia contrattuale rimane la raccolta dei principi generali di diritto civile del 1986 che regola, in via sussidiaria rispetto alla Uniform Contract Law e ad altre leggi speciali, tutti gli atti di autonomia privata. 2. Problemi “culturali” in materia di contratti Nella redazione di un contratto con una controparte cinese, le diversità linguistiche e culturali devono essere debitamente tenute in considerazione. Spesso, una medesima clausola contrattuale può essere interpretata diversamente dalle parti. Da qui, l’esigenza di redigere un contratto il più dettagliato possibile, con l’intento di assicurare che le parti possano condividere il medesimo pensiero. La cultura cinese, inoltre, attribuisce grande importanza al valore del rispetto verso il proprio interlocutore e la buona fede contrattuale deve manifestarsi fin dalla fase di negoziazione. Così, per esempio, chiedere alla propria parte cinese se vi è l’esigenza di ricorrere anche a una versione del contratto in lingua cinese, oltre che in inglese, potrebbe essere un buon modo per dimostrare la propria serietà e iniziare a instaurare un rapporto di fiducia tra le parti (oltre che ad [continua..]

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