Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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La discrezionalità giuridica ed in particolare quella amministrativa (di Marco Casavecchia)


L’Autore, nel parlare della discrezionalità in campo giuridico, asserisce che la stessa come attività libera, seppure alla luce dell’interesse pubblico, è presente in ogni settore dell’ordinamento giuridico ed evidenzia, seppur in forma implicita o non detta, inevitabilmente valori etici e/o religiosi

The legal discretionary and in particular administrative discretionary

The Author, examining discretionary in legal environment, states that it takes place in every breach of the system with many religious and ethic reflections.

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Sommario 1. La discrezionalità giuridica. – 2. La discrezionalità legislativa. – 3. La discrezionalità amministrativa e la nozione di ordinamento giuridico. – 4. La discrezionalità giudiziaria. – 5. Considerazioni conclusive. 1. La discrezionalità giuridica 1.1. – La locuzione discrezionalità giuridica è attribuibile ad un’attività strettamente connessa all’esercizio di pubblici poteri [1] o, comunque, ad un’at­tività regolata dal diritto. Di conseguenza si può parlare di discrezionalità legislativa, di discrezionalità amministrativa, di discrezionalità giudiziaria. Non solo: se per discrezionalità si intende la libertà (ma pur sempre alla luce di interessi pubblici) di seguire criteri non imposti dall’esterno nell’esple­tamento di determinati compiti o funzioni [2], si può anche parlare di discrezionalità giuridica privata se ai termini “compiti” e “funzioni” si sostituisce il sintagma “attività regolate da norme giuridiche” [3]. Quindi si ha discrezionalità giuridica tutte le volte in cui, nell’esercizio di una certa attività disciplinata dal diritto, sia possibile seguire un percorso non rigidamente preordinato da norme vincolanti. Da qui l’ovvia constatazione per la quale la discrezionalità è caratteristica di tutto il diritto. Infatti il legislatore costituente, nell’emanare norme costituzionali, traduce in un certo modo le esigenze sociali del tempo quando potrebbe seguire un modo alternativo di regolamentazione rispetto a quello prescelto [4]. Il legislatore ordinario, poi, nell’esercizio del potere legislativo, si muove normalmente in un certo quadro che lascia certe libertà di attuazione delle norme costituzionali [5]. Lo stesso si può dire per l’esercizio del potere legislativo regionale, per il potere esecutivo (che deve “attuare la legge”) [6], per il potere giudiziario e, ancora, per l’attività privata che, pur muovendosi in un campo ampiamente libero (c.d. regno dell’autonomia privata) [7], deve osservare certi vincoli derivanti da varie norme imperative. E ciò senza considerare l’attività privata che tocca aspetti pubblicistici (osservanza del diritto penale, tributario eccetera).   1.2. – Si hanno quindi norme che lasciano una determinata libertà a coloro (enti o organi che siano) che devono attuarle e norme che sono, a loro volta, effetto di attività discrezionale esercitata da chi ha emanato le norme di rango superiore. Si possono, quindi, avere varie situazioni: 1) norme costituzionali che predeterminano il contenuto delle norme legislative ordinarie le quali, a loro volta, non lasciano libertà alcuna a chi [continua..]

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