Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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L´esecuzione anticipata dei concordati preventivi chiusi (di Silvio Tersilla)


L’Autore considera le implicazioni derivanti dalla riforma dell’art. 163 bis e dell’art. 182 della legge fallimentare. Tali norme permettono, ora, l’esecuzione anticipata dei concordati preventivi chiusi anche prima del decreto di ammissione. l’interesse dei creditori alla migliore soddisfazione è perseguito dal ricorso alle procedure competitive. L’investitore può procedere immediatamente all’acquisto dell’azienda e il debitore è costretto a prevedere incentivi per ottenere il voto favorevole dei creditori. Si conclude ritenendo la legittimità della esecuzione anticipata anche di fronte alla mancanza del piano e delle certificazioni, dal momento che i creditori sono garantiti, nella sostanza, dall’esperimento della procedura competitiva e, nella forma, dal sindacato di legittimità del Tribunale.

  1.      Introduzione La lettura dell’ennesima riforma della legge fallimentare è complessa perché incide sugli interessi di ciascuna parte coinvolta dalla composizione della crisi. Sicuramente la posizione dell’impresa in crisi appare la più delicata: l’introduzione di “soglie” e l’abrogazione del “silenzio assenso” rende sicuramente più difficile l’omologazione dei concordati preventivi. Ad ogni modo, sostenere che i concordati preventivi saranno omologati con più difficoltà non vuol dire che gli stessi non saranno più proposti, né che non siano più un valido strumento per la composizione della crisi. La riforma, infatti, ha introdotto delle norme che chiaramente agevolano la cessione dell’azienda dell’impresa in crisi a prescindere dall’esito dell’omologazione. Si prenda il tipico caso dell’affitto d’azienda con proposta di acquisto. Ebbene, le norme della riforma prevedono ora che il trasferimento dell’azienda si può realizzare immediatamente con un acquisto incondizionato perfezionato durante la fase del pre-concordato. La riforma ha, quindi, anticipato gli effetti dell’esecuzione del concordato preventivo chiuso, permettendo la cessione dell’azienda a partire dalla fase del pre-concordato, a  prescindere dalla sua omologazione. L’espletamento della procedura competitiva, tesa a perseguire la migliore soddisfazione dei creditori, e il decreto di autorizzazione del Tribunale rappresentano, rispettivamente, requisiti di sostanza e di forma idonei a riconoscere stabilità agli effetti della cessione anche in una successiva procedura fallimentare che nasca dalla mancata presentazione della proposta di concordato o dalla sua mancata omologazione.   2. Le norme pre-riforma e la nuova procedura competitiva Il presente scritto si occupa del cosiddetto concordato “chiuso” ovvero di una proposta di concordato il cui piano si basa su un contratto di affitto accompagnato da una proposta ferma d’acquisto [1]. Il largo uso del concordato “chiuso” dipende dalla circostanza che lo stesso risponde alle esigenze dei principali attori della proposta concordataria: il debitore e l’investitore. Il contratto di affitto con proposta ferma di acquisto, anche se stipulato prima del deposito del pre-concordato, ma in vista della soluzione concorsuale, permette al debitore ed all’investitore di preservare l’avviamento dell’azienda, senza privare l’imprenditore della titolarità dell’azienda. La cessione del bene si inserisce, infatti, all’interno di una procedura di concordato preventivo dove, in definitiva, sono i creditori, prima, ed il tribunale, poi, a decidere le sorti dell’azienda. In un contesto siffatto, se il concordato è approvato ed [continua..]

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