Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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La revocatoria semplificata di cui all'art. 2929 bis c.c. (di Giovanna Buffa)


L’art. 2929 bis c.c. contempla un nuovo strumento di tutela per i creditori, contro atti dei propri debitori artatamente volti a sottrarre i propri beni all’esecuzione forzata e/o comunque a ridurre la propria garanzia patrimoniale. L’Autrice confronta il nuovo istituto con l’azione revocatoria ordinaria e con la disciplina di cui all’art. 64, 2°comma l.f.

1. Cenni introduttivi  Il d.l 83/2015, convertito con legge 132/15 ha introdotto all’interno del codice civile l’art. 2929 bis, dedicato all’”espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazione a titolo gratuito”. Tale norma si sostanzia in un nuovo strumento di tutela per i creditori, contro atti dei propri debitori artatamente volti a sottrarre i propri beni all’esecuzione forzata e/o comunque a ridurre la propria garanzia patrimoniale.  Prima di addentrarci nell’esame della nuova norma mi pare opportuno un breve cenno ai principi generali delle obbligazioni ed in particolare all’art. 2740 c.c. “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”. 1.2 La responsabilità patrimoniale, “pur non essendo un elemento costitutivo dell’obbligazione inadempiuta rappresenta una sanzione, a volte primaria e a volte secondaria dell’inadempimento ed un mezzo per la realizzazione coattiva del diritto del creditore”. (Rosario Nicolò, in Commentario Scialoja e Branca, art. 2740).  L’attuazione pratica della tutela insita nella garanzia potrà passare  attraverso l’esecuzione in forma specifica (in caso di obbligo di consegna di cosa determinata mobile o immobile) o attraverso  l’esecuzione forzata in generale, quando si tratti di obbligazione pecuniaria; in tale ultimo caso, infatti, il bene aggredito dal creditore non è il bene dovuto o che si vuole coattivamente conseguire, ma è un bene diverso da convertirsi in quello dovuto. Non sussiste dunque un  diritto sostanziale del creditore sui beni del debitore inadempiente, bensì un diritto a poter indirizzare, contro l’intero patrimonio di quest’ultimo (beni presenti e futuri), l’azione esecutiva. 1.3 L’art. 2740 c.c sancisce, dunque, una garanzia generica, uguale per tutti i creditori, che si contrappone a quella specifica di cui al pegno, ipoteca e privilegi. La sanzione della responsabilità patrimoniale, infine, rende rilevante sin dal suo sorgere l’obbligazione del debitore verso il creditore, contrapponendola alle obbligazioni naturali che, invece, non sono coercibili ed assumono rilevanza giuridica solo quando e se vengono adempiute.   2. Azioni a tutela della garanzia patrimoniale  Ciò premesso, il legislatore ha previsto nel codice civile tre principali strumenti che i creditori possono utilizzare per conservare o ricostituire la garanzia patrimoniale del proprio debitore : l’azione surrogatoria di cui all’art. 2900, l’azione revocatoria di cui agli articoli 2901/ 2904, il sequestro conservativo di cui agli art.li 2905/2906. A tali strumenti il legislatore ha aggiunto di recente l’art. 2929 bis, c.c, da subito denominato, forse non del tutto propriamente, [continua..]

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