Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Segnalazioni di diritto commerciale (di Giulia Garesio)


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NORMATIVA Shareholders’ Rights Directive II.– È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2019, n. 134, il D.Lgs. 10 maggio 2019, n. 49, recante la «Attuazione della Direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la Direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti» (v. segnalazioni di diritto commerciale sul n. 5/2019 di questa Rivista). Il Decreto – la cui entrata in vigore è regolata all’art. 7 – apporta modifiche all’art. 2391 bis c.c. (sulle «Operazioni con parti correlate»), nonché al T.U.F., segnatamente alla Parte III, Titolo II bis, Capo IV (sulla «Gestione accentrata di strumenti finanziari»), alla Parte IV, Titolo III, Capo II (relativo alla «Disciplina delle società con azioni quotate»), ed alla Parte V (sulle «Sanzioni»), al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 («recante disciplina delle forme pensionistiche complementari») ed al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 («Codice delle assicurazioni private»).   Modifiche all’art. 2477 c.c.– Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, avente ad oggetto le «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», è stato convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2019, n. 140. In particolare, il 2° co. del novello art. 2 bis ha sostituito il 2° e 3° co. dell’art. 2477 c.c. – rubricato «Sindaco e revisione legale dei conti» – i quali ora dispongono che: «La nomina dell’organo di controllo o del revisore èobbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla unasocietà obbligataallarevisionelegaledei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milionidi euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore dicui alla lettera c) del secondo commacessaquando,pertreesercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti». Conseguentemente, è stato modificato altresì il 5° co. dell’art. 2477 c.c., sostituendo il precedente riferimento ai limiti previsti dal 3° co. con quello – aggiornato – ai limiti di cui al novello 2° co.   Digitalizzazione del diritto societario.– È stata approvata dal Consiglio dell’Unione [continua..]

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