Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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La separazione patrimoniale nell'ordinamento italiano: il fondo patrimoniale, gli atti di destinazione e il trust (di Federico Riganti)


L’ordinamento italiano prevede diverse fattispecie volte a configurare una separazione patrimoniale, finalizzata alla realizzazione di interessi ritenuti dallo stesso meritevoli di tutela e, quindi, passibili di una protezione rafforzata. Tali istituti, benchè ugualmente derogativi al principio di universalità della responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 Cod. civ., risultano caratterizzati da taluni tratti distintivi, tratteggiati al fine di rendere le singole fattispecie maggiormente competitive e adattabili, pur in presenza di alcuni profili di rischio, al caso concreto. Le figure del fondo patrimoniale, degli atti di destinazione ex. art.2645 ter nonché, specialmente, del trust hanno così assunto, nel corso degli ultimi tempi, una grande rilevanza pratica che ha suscitato, in dottrina e giurisprudenza, la necessità di una continua riformulazione ed adattamento di quei canoni definitori che da sempre fungono da supporto all’intervento, talvolta troppo generico, del Legislatore italiano.

Separation of Assets under Italian Law: “fondo patrimoniale”, “atti di destinazione” and Trust

Italian law provides for different cases where there is a separation of assets, aimed at the realization of interests worthy of protection. These cases, all equally derogative of the principle enshrined in art. 2740 of the Civil Code are characterized by certain distinctive features, outlined in order to make the individual cases more competitive and adaptable, even in the presence of certain risks, to a specific scenario. The so-called “fondo patrimoniale” as well as “atti di destinazione” provided for in Article 2645-ter and, especially, the trust, have thus taken, in recent times, a great practical importance that has attracted, both on a doctrinal and case-law point of view, the need for continuous reformulation and adaptation of those definitions (moreover, such definitions support the intervention, sometimes too general, of the Italian legislator).