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Il contenuto degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili nelle società di persone
Giulia Garesio, Dottoranda di ricerca presso l’Università di Torino
Nell’articolo si propongono alcune possibili declinazioni degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili nelle società di persone, espressamente imposti dal rinvio all’art. 2086, secondo comma, c.c., contenuto nell’art. 2257, primo comma, c.c., il quale, sebbene abbia innestato il seme della procedimentalizzazione nei tipi personali, sinora connotati da ampia flessibilità e minima formalità, offre parimenti uno strumento che dovrebbe consentire il contemperamento tra le contrapposte esigenze, vale a dire il criterio di adeguatezza, da parametrare a natura e dimensioni dell’impresa.
The article proposes some possible configurations of organizational, administrative and accounting structures in partnerships, as art. 2257 Italian Civil Code now refers to art. 2086. Although the latter has transplant proceduralization into partnerships – characterized by ample flexibility and minimal formality – it also offers an instrument that should balance opposing interests, that’s to say adequacy, which has to be parameterized to nature and size of the company.
Keywords: partnership ‒ organizational structures ‒ administrative structures ‒accounting structures ‒ adequacy.
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1. Premessa
In forza del rinvio operato dall’art. 2257, primo comma, c.c., all’art. 2086, secondo comma, c.c. [1], il legislatore ha imposto agli amministratori di società di persone di istituire “un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa”, il quale deve ora essere finalizzato anche alla “rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale” [2], alla cui emersione consegue l’obbligo di “attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale” [3].
Come è stato rilevato [4], si tratta di innovazioni “obiettivamente epocali per le società di persone”, le quali “dal 1942 ad oggi non sono mai state così direttamente interessate da riforme”, stante la portata delle modifiche introdotte dal legislatore nel 2019, potenzialmente dirompenti in una prospettiva operativa ed in grado di minare alle fondamenta alcuni dei connotati che [continua..]