Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Il contenuto degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili nelle società di persone (di Giulia Garesio, Dottoranda di ricerca presso l’Università di Torino)


Nell’articolo si propongono alcune possibili declinazioni degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili nelle società di persone, espressamente imposti dal rinvio all’art. 2086, secondo comma, c.c., contenuto nell’art. 2257, primo comma, c.c., il quale, sebbene abbia innestato il seme della procedimentalizzazione nei tipi personali, sinora connotati da ampia flessibilità e minima formalità, offre parimenti uno strumento che dovrebbe consentire il contemperamento tra le contrapposte esigenze, vale a dire il criterio di adeguatezza, da parametrare a natura e dimensioni del­l’impresa.

The content of organizational, administrative and accounting structures in partnerships

The article proposes some possible configurations of organizational, administrative and accounting structures in partnerships, as art. 2257 Italian Civil Code now refers to art. 2086. Although the latter has transplant proceduralization into partnerships – characterized by ample flexibility and minimal formality – it also offers an instrument that should balance opposing interests, that’s to say adequacy, which has to be parameterized to nature and size of the company.

Keywords: partnership ‒ organizational structures ‒ administrative structures ‒accounting structures ‒ adequacy.

1. Premessa In forza del rinvio operato dall’art. 2257, primo comma, c.c., all’art. 2086, secondo comma, c.c. [1], il legislatore ha imposto agli amministratori di società di persone di istituire “un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa”, il quale deve ora essere finalizzato anche alla “rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale” [2], alla cui emersione consegue l’obbligo di “attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale” [3]. Come è stato rilevato [4], si tratta di innovazioni “obiettivamente epocali per le società di persone”, le quali “dal 1942 ad oggi non sono mai state così direttamente interessate da riforme”, stante la portata delle modifiche introdotte dal legislatore nel 2019, potenzialmente dirompenti in una prospettiva operativa ed in grado di minare alle fondamenta alcuni dei connotati che sinora hanno caratterizzato l’amministrazione delle società personali [5]. In questo contesto, il legislatore ha paracadutato l’obbligo – inderogabile [6] – di predisporre assetti organizzativi, amministrativi e contabili [7], vincolandone non tanto il contenuto quanto (almeno parzialmente) le finalità. Per tentare di contemperare, da un lato, la storica flessibilità che contraddistingue l’amministrazione delle società personali e, dall’altro lato, la più recente necessità di procedimentalizzazione dell’attività imprenditoriale, soccorre utilmente la possibilità di adeguare gli assetti “alla natura e alle dimensioni dell’impresa”, assegnando un ruolo preminente alla nozione stessa di adeguatezza [8]. L’adeguatezza rappresenta così, ex ante, il faro che guida gli amministratori nella definizione delle procedure che, nella specifica realtà societaria, consentono di rispettare il precetto normativo dettato dall’art. 2086, secondo comma, c.c., mentre, ex post, parrebbe divenire il parametro discretivo per valutare l’operato degli amministratori e la sussistenza di loro eventuali responsabilità per danni conseguenti a condotte di mala gestio [9]. Ragion per cui nei paragrafi che seguono si soffermerà l’attenzione dapprima sulla declinazione dei profili cui deve essere commisurata l’adeguatezza degli assetti ai sensi dell’art. 2086, secondo comma, c.c., per poi esaminare, in concreto, il contenuto che questi possono assumere nelle società personali, muovendo dalle indicazioni ‒ ormai consolidate [10] ‒ formulate per gli [continua..]

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