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L´esterovestizione: alcuni spunti su ipotesi (talvolta) assimilate anche se giuridicamente non sovrapponibili
Anna Rita Ciarcia, Ricercatore di Diritto tributario e Professore aggregato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli
Il fenomeno dell’esterovestizione ha dato luogo a diverse interpretazioni giuridiche; generalmente con tale termine si indica la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una persona giuridica all’estero, soprattutto in quei Paesi che offrono un trattamento fiscale più vantaggioso rispetto a quello previsto a livello nazionale. Le norme del TUIR impongono all’A.F. l’onere di fornire la prova della fittizietà del trasferimento all’estero della società analizzando il concetto di sede effettiva. La giurisprudenza penale, per prima, ha analizzato il legame tra esterovestizione e libertà di stabilimento. Il legislatore, poi, è intervenuto prevedendo delle ipotesi di presunzione relativa di residenza in Italia in determinate circostanze. Brevi cenni, infine, vengono dedicati alla questione della notifica dell’atto nei confronti delle società che si presumono esterovestite.
The issue of corporate relocation abroad has given rise to different legal interpretations; generally, this term indicates the fictitious location of the tax residence of a legal person abroad, especially in those countries that offer a more favourable tax treatment than that envisaged at the national level. The TUIR rules place the burden on the tax authorities to provide evidence of the fictitious transfer abroad by analyzing the concept of actual headquarters. Criminal jurisprudence was the first to investigate the legal relationship between relocation abroad and freedom of establishment. The legislator then intervened by providing for hypotheses of relative presumption of residence in Italy in certain circumstances. Finally, brief mention is made of the question of the notification of the act against companies presumed to be foreign-invested.
Keywords: Relocation abroad – place of management – freedom of establishment – presumption – notification of the deed.
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1. Premessa
L’esterovestizione rappresenta una terminologia piuttosto vaga sul piano giuridico/tributario, che ha dato luogo a sovrapposizioni, spesso foriere di confusioni applicative, tra ipotesi di elusione (ovvero abuso del diritto) e di evasione (simulazione, interposizione fittizia).
Attesa le diversità procedimentali e sanzionatorie tra evasione fiscale e abuso dopo l’entrata in vigore dell’art. 10 bis della l. n. 212/2000, è importante distinguere le diverse ipotesi di “esterovestizione”, riconducendo ciascuna alla propria disciplina di riferimento.
A ciò si aggiunga che in taluni casi la normativa ha regolato il fenomeno con presunzioni legali relative, anch’esse foriere di specifiche complessità applicative, anche sul piano della notifica degli atti di accertamento.
La norma di riferimento del presente lavoro è l’art. 73, terzo comma, del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 che individua espressamente le ipotesi in cui, ai fini Ires, una società si considera residente in Italia. L’articolo citato è stato integrato, nel 2006, con delle ipotesi di presunzione legale relativa con riguardo alla residenza effettiva [1] delle persone giuridiche.
Genericamente, si fa riferimento all’esterovestizione quando una società è formalmente residente [continua..]