<p>Il giudizio civile di Cassazione di Ricci Albergotti Gian Franco</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

20/01/2025 - Il rapporto di solidarietà deve essere noto al creditore affinché si appli-chi l’art. 1304 c.c. ad una transazione tra condebitori solidali?

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE

La Corte di Cassazione ha statuito che, qualora sia conclusa una transazione tra il creditore e uno dei condebitori solidali, «presupposto per l’applicazione dell’art. 1304 c.c. non è solo l’esistenza di un rapporto di solidarietà sul lato passivo», ma altresì che «tale rapporto di solidarietà (che può discendere, come nel caso di specie, dall’esistenza di una società di fatto tra i debitori) non sia occulto e sia stato palesato al creditore prima della transazione».

Per rispondere all’esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di tutela della buona fede contrattuale, è necessario, infatti, che «il creditore abbia piena conoscenza dell’identità della propria controparte contrattuale». Tale elemento «rileva non solo, in generale, ai fini della trasparenza e correttezza delle relazioni contrattuali, ma anche della verifica dell’affidabilità di quella medesima controparte, trattandosi di profilo idoneo ad influire sulla valutazione della convenienza della stessa operazione negoziale».

L’ordinanza della Suprema Corte del 21 dicembre 2024, n. 33736, è reperibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/32446.pdf