argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE
Nel valutare la sussistenza dei presupposti per la conferma di misure protettive nei confronti di tutti i creditori ex art. 18, 1° co., c.c.i.i., il Tribunale di Bologna ha statuito che l’esperto nominato nell’ambito della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa è «onerato in ogni momento di verificare la percorribilità del risanamento e di segnalare al Tribunale le circostanze in conflitto con il perseguimento delle finalità del percorso». Trattasi di una verifica che consegue a quella che il Tribunale definisce, al contempo, come «condizione di ingresso» e «finalità del percorso guidato dall’esperto», ovverosia la possibilità di «riportare in equilibrio (finanziario, economico e patrimoniale) l’impresa».
Il provvedimento del Tribunale di Bologna del 12 maggio 2025 è disponibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/33179.pdf