<p>COMMERCIALISTI</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

02/07/2025 - È valida la procura alle liti redatta in lingua straniera

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO

Con sentenza del 2 luglio 2025, n. 17876, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che “[i]n materia di atti prodromici al processo, quale, nella specie, la procura speciale alle liti, la traduzione in lingua italiana di quest’ultima […] non integra un requisito di validità dell’atto, sicché la sua carenza non dà luogo ad alcuna nullità”. Invero, “[a]i sensi degli artt. 122 e 123 c.p.c., la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per gli atti prodromici al processo (quali, in particolare, gli atti di conferimento di poteri a soggetti processuali: procura alle liti, nomina di rappresentanti processuali, autorizzazioni a stare in giudizio e correlative certificazioni), che, se redatti in lingua straniera, devono pertanto ritenersi prodotti validamente, avendo il giudice la facoltà, ma non l’obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno allorché sia in grado di comprendere il significato degli stessi documenti o qualora non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte”.