argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con ordinanza del 13 settembre 2025, n. 25143, la Corte di Cassazione ha confermato il principio (ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità e ribadito, tra le altre, nelle pronunce Cass. n. 10440/2021 e Cass. n. 10781/2023) secondo cui “il criterio discretivo tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità va individuato negli obiettivi perseguiti” mediante gli esborsi effettuati, atteso che “le prime sono sostenute per accrescere il prestigio della impresa senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, se non in via mediata e indiretta attraverso il conseguente aumento della sua notorietà e immagine, mentre le seconde hanno una diretta finalità promozionale di prodotti e servizi commercializzati, mediante l'informazione ai consumatori circa l'esistenza di tali beni e servizi, unitamente all'evidenziazione e all'esaltazione delle loro caratteristiche e dell'idoneità a soddisfarne i bisogni, in modo da incrementare le relative vendite”.
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