argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE
In materia di azione revocatoria fallimentare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio di diritto in forza del quale «il pagamento eseguito dal debitore, successivamente fallito, nel periodo sospetto, così come determinato nell’art. 67, 2° co., L.F., ove si accerti la scientia decoctionis del creditore, è sempre revocabile anche se effettuato in adempimento di un credito assistito da garanzia reale ed anche se l’importo versato deriva dalla vendita del bene oggetto di pegno».
La revoca del suddetto pagamento, inoltre, «determina il diritto del creditore che ha subito la revocatoria ad insinuarsi al passivo del fallimento con il medesimo privilegio nel rispetto delle regole distributive di cui agli artt. 111, 111 bis, 111 ter e 111 quater L.F.», consentendo così il «bilanciamento tra il diritto dei creditori concorsuali a non ricevere meno di quanto avrebbero diritto se il pagamento al creditore munito di diritto di prelazione fosse avvenuto tramite il riparto e la tutela del creditore revocato a che i creditori concorsuali non ricevano di più di quanto avrebbero ottenuto se il suo soddisfacimento fosse avvenuto all’interno del concorso».
La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 16 febbraio 2022, n. 5049, è reperibile sul sito www.cortedicassazione.it al seguente link: