Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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La conformazione degli oggetti sociali in funzione dell'acquisto di crediti in sofferenza e altri profili di interesse notarile (di Lorenzo Salvatore)


Ai sensi del regolamento MEF d.m. n° 53/2015 e della Circolare della Banca d'Italia n° 228/2015

Il presente contributo ha ad oggetto principalmente la conformazione delle clausole statutarie relative agli oggetti sociali di società che acquistano crediti in sofferenza, soffermandosi altresì sui profili di interesse notarile del nuovo art. 106 TUB in tema di intermediazione finanziaria non bancaria.

1. Introduzione e quadro normativo L'argomento richiede un inquadramento normativo generale a seguito della riforma[1] che ha riguardato il Titolo V del Testo Unico Bancario (D.lgs. 385/1993) alla quale hanno fatto seguito il Decreto del Ministero delle Economia e Finanze del 2 aprile 2015, n. 53[2] e la Circolare di Banca d'Italia, n. 288 del 3 aprile 2015, recante «Disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari». Alla base della riforma sussiste la consapevolezza che anche gli intermediari finanziari non bancari debbano essere adeguatamente verificati e controllati in quanto potrebbe crearsi, in caso di cattivo loro funzionamento, un rischio sistemico – in grado di incrinare potenzialmente la fiducia del pubblico nel mondo bancario e dei mercati finanziari - analogo a quello che si verificherebbe in caso di cattivo funzionamento delle banche stesse. Da qui l'esigenza quindi di una riforma volta a meglio definire le attività riservate e a migliorare il sistema dei controlli. Con tale riforma si va in primis ad eliminare la distinzione tra intermediari iscritti nell'elenco “speciale” dell'art. 107 del Testo Unico Bancario (già sottoposti a vigilanza di Banca d'Italia) e gli altri intermediari iscritti nell'elenco “generale” dell'art. 106 TUB; a ciò si accompagna un'importante modifica sulle c.d. attività oggetto di riserva[3]. Con la riforma si avrà dunque un unico Albo generale degli Intermediari Finanziari non bancari (ex art. 106 TUB) dove l'unica attività oggetto di riserva è quella di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico. Non sono più oggetto di riserva invece né l'attività di intermediazione né soprattutto l'assunzione di partecipazioni sociali[4].   2. L'attività di concessione di finanziamenti. Che caratteristiche presenta “l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico”?[5] Innanzitutto essa deve essere attività c.d. “esclusiva”[6] e questo porta tendenzialmente, dal punto di vista notarile, ad avere una sorta di distinzione[7] tra: a) società che esercitano nei confronti del pubblico attività di concessione di finanziamenti e vogliono essere iscritte nell’apposito elenco ex 106 TUB; b) società che esercitano non nei confronti del pubblico attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e non vogliono essere iscritte nell’apposito elenco ex 106. L’attività di assunzione di partecipazioni sociali diviene invece totalmente libera, sottoposta solo all'obbligo civilistico dell'art. 2361 c.c.[8]. L’art. 106 TUB[9] puntualizza espressamente come sia l'intermediario finanziario (autorizzato), iscritto in apposito Albo tenuto dalla Banca d'Italia[10] ad esercitare tale attività (in via esclusiva). L'art. 2, comma 1, del decreto del [continua..]

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