Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Le competenze gestorie attribuibili all'assemblea di s.p.a. e di s.r.l. (di Oreste Cagnasso)


La relazione illustra l’ambito di autonomia concessa ai soci di s.p.a. e di s.r.l. nel delineare le competenze gestorie, nonché con particolare riferimento alla s.r.l., l’opportunità di introdurre deroghe al sistema delineato dal legislatore.

The managerial assignments appointed to the shareholders’ board in limited companies and limited liability companies

The report illustrates the margin of autonomy given to shareholders in limited companies and in limited liability companies in choosing the managerial assignments as well as, with particular reference to the limited liability companies, the opportunity to introduce exceptions to the system shaped by the legislator.

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Sommario: 1. Premessa. – 2. La posizione dell’organo costituito dai soci. – 3. L’autonomia concessa agli azionisti nel delineare le competenze gestorie dell’assemblea. – 4. L’autonomia concessa ai soci di s.r.l. nel delineare le competenze gestorie delle loro decisioni. – 5. Le competenze in ordine alla crisi dell’impresa. 1. Premessa 1.1. – Ad un primo raffronto il modello proprio della s.p.a. si contrappone in modo netto a quello della s.r.l. Infatti, come è noto, con riferimento a quest’ultima il legislatore individua una sfera di competenze inderogabilmente attribuite alle decisioni dei soci, relative al “controllo”, in senso lato, alla nomina dei componenti di organi o di soggetti con un particolare incarico, alle modificazioni dell’atto costitutivo. Quest’ultimo può ampliare tale nucleo, attribuendo ai soci la decisione su materie gestorie. Inoltre i soci decidono su singoli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. Quindi l’ambito dei poteri può essere ampliato non solo dall’atto costitutivo, ma anche, di volta in volta, con riferimento a singoli atti, durante la vita della società, su impulso di uno o più amministratori o dei soci che rappresentino una minoranza qualificata. Per contro nella società per azioni all’assemblea spettano le competenze delineate dal legislatore, mentre lo statuto può prevedere esclusivamente la ne­cessità della sua autorizzazione per il compimento di determinati atti degli am­ministratori. 1.2. – Il principio fondamentale che ispira le regole dettate con riferimento alle decisioni dei soci di s.r.l. è sicuramente il loro carattere ampiamente derogabile. Se il legislatore, nell’individuare le competenze dei soci e le modalità del relativo processo decisionale, richiama la disciplina della società per azioni, i soci possono, nel redigere l’atto costitutivo, allontanarsene, plasmando la società a responsabilità limitata secondo caratteri simili a quelli propri delle società di persone. Tuttavia l’ambito dell’autonomia concessa ai soci presenta una serie di limiti, previsti in norme che appaiono inderogabili. Se è vero che, come si è già osservato, la ripartizione di competenze tra l’organo gestorio e i soci (o l’as­semblea) può atteggiarsi in modo speculare rispetto a quanto stabilito nell’am­bito della società per azioni (con una nettissima compressione delle attribuzioni riservate inderogabilmente agli amministratori ed un conseguente ampliamento di quelle spettanti ai soci), la previsione del potere della maggioranza o di singoli amministratori di sottoporre argomenti ai soci (o [continua..]

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