Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo leggi articolo leggi fascicolo


Brevi note sul possibile impiego del trust al fondo comune nel contratto di rete (di Annapaola Tonelli)


Il contratto di rete mira ad incentivare, anche sotto il profilo fiscale, la collaborazione produttiva fra imprese che, pur mantenendo la propria autonomia imprenditoriale, perseguono lo stesso obiettivo. Le imprese partecipanti al contratto di rete possono istituire un fondo comune e un organo comune. Inoltre, gli imprenditori che intendono dar vita ad una rete possono, alternativamente, istituire una rete cd. soggetto, ossia dotata di soggettività giuridica e come tale autonomo centro di imputazione rispetto alle imprese partecipanti, oppure optare per la diversa rete cd. contratto che non acquisisce soggettività giuridica. La decisione dipende anche dal diverso trattamento tributario previsto: l’amministrazione finanziaria ha precisato che le agevolazioni fiscali si applicano alla rete contratto.

Lungo, articolato e ancora incompiuto è stato il percorso legislativo[1] che ha portato al riconoscimento del contratto di rete[2]. Lo strumento vuole incentivare, anche con agevolazioni fiscali, la collaborazione produttiva fra imprese che si prefiggono il medesimo obiettivo, pur mantenendo una propria autonomia imprenditoriale[3], ed il fine perseguito dal legislatore può ricondursi a due parole; competitività e sviluppo. Con l’ultimo intervento legislativo[4] si è data alle imprese partecipanti al contratto di rete l’opzione facoltativa di istituire un fondo comune e un organo comune, specificando che il contratto di rete, anche qualora preveda l’organo comune e il fondo patrimoniale: “non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte[5]”. Ne risulta uno scenario che profila due soluzioni per gli imprenditori che vogliano dar vita ad una rete: istituire una rete cd. soggetto, ossia dotata di soggettività giuridica e come tale autonomo centro di imputazione rispetto alle imprese partecipanti, oppure optare per la diversa rete cd. contratto che non acquisisce soggettività giuridica. Tuttavia la decisione dipende in larga parte anche dal diverso trattamento tributario previsto, posto che le agevolazioni fiscali sono per la rete-contratto, come ha recentemente chiarito l’amministrazione finanziaria[6]. La scelta del legislatore di rendere facoltativa la istituzione di un fondo ed organo comune appare comprensibile, non avendo voluto gravare le piccole imprese, che potrebbero ricorrere alla rete solo per dar corso a modeste collaborazioni o scambio di informazioni, di questo onere, lasciando invece ai loro rapporti contrattuali le decisioni in ordine alla gestione delle risorse impiegate. Quando invece il fondo comune diviene scelta condivisa fra le imprese partecipanti, sarà necessario regolamentare e disciplinare una serie di aspetti molto delicati fra i quali: i criteri di valutazione dei beni inizialmente conferiti dai singoli partecipanti alla rete, atteso che possono essere di qualsiasi natura e quindi non solo liquidi ma anche immobili, impianti, macchinari, financo a beni immateriali quali brevetti o marchi; i contributi successivi, prevedendo sia quelli ordinari, sia quelli eventualmente straordinari al ricorre di determinati eventi; le modalità e regole di gestione del fondo. Il punto nevralgico del problema è tuttavia a monte della struttura del fondo e dipende dalla natura stessa del contratto di rete al quale il fondo accede, che è appunto caratterizzata dalla mancanza di soggettività giuridica. Ciò non di meno l’opzione di istituire il fondo comune fa sorgere un patrimonio destinato allo scopo della rete e tale fondo diviene logicamente centro di imputazione di diversificati e contrapposti interessi. Se [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio