Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Strumento finanziario partecipativo come titolo rappresentativo (di Dario Scarpa)


L’associazione, in termini giuridici, dello strumento finanziario di partecipazione al titolo di credito nominativo e la conseguente indagine circa la sussumibilità di tale forma di cartolarizzazione all’interno del perimetro della disciplina positiva consente di sottoporre ad attenta riflessione la pretesa duttilità dello strumento de quo alle esigenze di mobilizzazione del credito.

1. Lo strumento finanziario di partecipazione come titolo di credito rappresentativo emettibile dall’ente societario e i diritti connessi al suo possesso. Lo studio della nominatività cartolare, a livello societario, porta a trattare l’istituto degli strumenti finanziari partecipativi i quali rappresentano titoli di partecipazione alla vita economica e finanziaria della società per azioni oltre che strumenti che manifestano, in modo assoluto, la tensione normativa verso la massima applicazione dell’autonomia statutaria nell’ambito del tipo delle s.p.a.[1]. Valga porre in risalto, in prima battuta nello studio dello strumento di partecipazione, il dato normativo che indica come resta salva la possibilità che la società, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera, o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti. In tal caso, lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione. A ben riflettere sulla ratio che sottende la volontà legislativa a introdurre forme di cartolarizzazione nominative del credito con diritti particolari, amministrative e patrimoniali connessi, si evince che, sempre perseguendo l’obiettivo politico di ampliare la possibilità di acquisizione di elementi utili per il proficuo svolgimento dell’attività sociale ma con soluzione necessariamente coerente con i vincoli posti dalla seconda direttiva comunitaria che imperativamente vieta il conferimento di opere e servizi, si è espressamente ammessa la possibilità che in tal caso, fermo rimanendo il divieto di loro imputazione a capitale, siano emessi strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o partecipativi: così nell’ultimo comma dell’art. 2346 c.c.[2]. L’associazione, in termini giuridici, dello strumento finanziario di partecipazione al titolo di credito nominativo e la conseguente indagine circa la sussumibilità di tale forma di cartolarizzazione all’interno del perimetro della disciplina positiva consente di sottoporre ad attenta riflessione la pretesa duttilità dello strumento de quo alle esigenze di mobilizzazione del credito, in quanto utilizzabile al fine di sviluppare i canali di finanziamento delle società per azioni (rectius, secondo una visione finanziariamente orientata, s.p.a. aperte al mercato del capitale di rischio) ovvero al fine di giungere a soluzioni concordate della crisi in cui l’ente societario si trova[3]: la derivazione ermeneutica relativa è quella di una assoluta carenza della disciplina in materia, segnatamente delle non esaustive previsioni analitiche che impongono una operazione di [continua..]

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