Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Gli assetti adeguati nelle società a responsabilità limitata (di Oreste Cagnasso)


La relazione illustra le ragioni per cui anche nella s.r.l. debbono essere predisposti assetti adeguati e la disciplina applicabile.

Organizational structures within the limited liability companies

The paper examines the reasons why also in the limited liability companies organizational structures shall be done and which is its legal discipline.

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Sommario 1. Premessa. – 1.1. Ieri. Gli antecedenti. – 2. Oggi. La riforma societaria e le s.r.l. – 3. S.r.l. ed assetti adeguati. – 4. Sistemi di amministrazione nella s.r.l. ed assetti adeguati. – 4.1. La cura. – 4.2. La valutazione. – 4.3. La vigilanza. – 5. Domani. La riforma Rordorf. 1. Premessa Nell’affrontare il tema degli assetti adeguati nelle s.r.l. può essere opportuna una trattazione che tenga conto dell’evoluzione nel tempo, distinguendo tra “ieri”, “oggi” e “domani”. 1.1. Ieri. Gli antecedenti Come è noto, il d.lgs. n. 231/2001 ha previsto la creazione di modelli organizzativi idonei a prevenire i reati presupposto come esimente rispetto alla responsabilità amministrativa – penale a carico degli enti. L’art. 6 di tale decreto legislativo dispone che, se il reato è stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo, l’ente non risponde se prova che l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto di reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenirlo e che è stato affidato ad un organismo dell’ente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza di tali modelli e di curarne il loro aggiornamento. Stando al dato ricavabile da tale norma, non sussiste un obbligo per l’ente di adottare i modelli e di creare l’organo di vigilanza, ma un onere volto appunto ad evitare la responsabilità amministrativa – penale. Tuttavia ciò non esclude la sussistenza, in adempimento degli obblighi in capo agli amministratori derivanti dall’applicazione dei principi di corretta gestione, almeno in certi casi, del dovere di adottare i modelli in esame. La prima sentenza che afferma la responsabilità degli amministratori per i danni subiti dalla società a causa della mancata adozione dei modelli è Trib. Milano, 13 febbraio 2008, n. 1774, mentre in ordine al profilo concernente le conseguenze della violazione dei modelli si è pronunciata Cass. pen., SS.UU., 18 settembre 2009, n. 38343 [1], per cui «la condotta, con la quale gli organi apicali di una società, per commettere uno o più reati, violano le prescrizioni del modello organizzativo, predisposto per la prevenzione dei reati rilevanti per la responsabilità amministrativa delle società, deve essere fraudolenta e consistere non nella mera violazione delle predette prescrizioni, ma in un’attività ingannevole, falsificatrice, obliqua, subdola per essere idonea ad esentare una società dalla responsabilità amministrativa imputabile». Per le società quotate e le società vigilate (banche, [continua..]

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