Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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La nuova finanza nel concordato preventivo: artt. 182 quater e 182 quinquies, Legge Fallimentare (di Teresa Maria Francioso)


L’Autrice esamina gli artt. 182 quater e 182 quinquies della Legge Fallimentare, dedicati alla prededucibilità dei crediti derivanti rispettivamente da finanziamenti erogati in esecuzione del piano e da finanziamenti erogati prima della presentazione del piano concordatario.

1.  Profili generali sulla prededuzione Il riparto fallimentare - quale distribuzione in favore dei creditori di quanto realizzato dalla liquidazione dei beni, dall’incasso dei crediti e dalla sopravvenienza di attività- è, come noto, governato dal principio generale di cui all’art. 2471 c.c. (par condicio creditorum nel rispetto delle cause legittime di prelazione) e trova la propria disciplina speciale nelle norme di cui agli artt. 2777 e ss c.c. e 111 l.f., In particolare, l’art. 111 l.f. enuncia l’ordine di soddisfazione dei crediti, rispettivamente, prededucibili, privilegiati e chirografari. Nella sua formulazione ante riforma, l’art. 111, l.f. non conteneva una definizione espressa di “crediti prededucibili”, giacché detta disposizione - che ai numeri 2) e 3) del comma 1, disciplinava, rispettivamente, i crediti privilegiati e i crediti chirografari - al numero 1), invece, si limitava a precisare che le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo dovevano essere erogate per il pagamento (prima di tutto il resto) “delle spese, comprese le spese anticipate dall'erario, e dei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, se questo è stato autorizzato”. Inizialmente i criteri adottati erano quello temporale e quello della riferibilità del debito ad organi del fallimento. Venivano, a tale stregua, ritenuti prededucibili i crediti sorti dopo l’apertura della procedura fallimentare, per effetto di obbligazioni assunte dai suoi organi (c.d.“debiti di massa”). Con il tempo la giurisprudenza finì con il riconoscere il carattere della prededucibilità ai crediti sorti dopo la procedura concorsuale minore che fosse sfociata nel fallimento, allorquando le passività fossero state contratte nell’interesse della massa dei creditori. In pratica, tuttavia, la prededuzione fu pacificamente ritenuta sussistente per i debiti sorti nel corso dell’amministrazione controllata, purché “utili” alla massa dei creditori, mentre per il concordato preventivo, i debiti contratti nel corso della procedura non vennero per lungo tempo considerati prededucibili nella successiva procedura concorsuale, in ragione della ritenuta finalità liquidatoria e non conservativa del concordato preventivo. La riforma del 2006 ha esplicitamente introdotto al n. 1), del comma 1, dell’art. 111, l.f., il riferimento ai “crediti prededucibili” specificando, al comma 2, che sono considerati tali quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge – che, appunto, solitamente li definisce quali “crediti regolati dall’art. 111 l.f.” - “e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali”. Tra i crediti prededucibili in quanto qualificati tali da specifiche disposizioni [continua..]

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