Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

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Le negoziazioni organizzate di strumenti finanziari (di Donato Ivano Pace)


Lo studio analizza, alla luce del Regolamento UE n. 600/2014 (MiFIR) e della direttiva 2014/65/UE (MiFID2), le caratteristiche tipologiche delle trading venue disciplinate dal legislatore europeo. Quest’ultimo in taluni casi si è limitato a “catturare” i fenomeni della realtà riconducibili alle negoziazioni organizzate di strumenti finanziari, qualificandone la gestione come servizio di investimento al fine di subordinarne l’esercizio al rispetto di determinate condizioni (gestione di MTF o di OTF), o limitandone l’operatività (scambi organizzati con matching discrezionale su titoli equity e affini). In altri casi il legislatore europeo si è fatto esso stesso promotore di forme di negoziazione organizzata, che ha messo a disposizione dell’industria finanziaria su base opzionale (il mercato regolamentato e il mercato di crescita per le PMI). Nel corso dell’indagine sono esaminati i rapporti tra le diverse trading venue anche in termini di tipologia di servizi prestati.

  1. Libertà e vincoli nell’organizzazione di scambi di strumenti finanziari: dalla ISD alla revisione della direttiva MiFID. Gli scambi organizzati di strumenti finanziari [1] trovano a livello europeo una nuova e più ampia disciplina nel Regolamento UE n. 600/2014 (MiFIR) e nella direttiva 2014/65/UE (MiFID2, d’ora in poi anche “la direttiva”), adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea al termine di un lungo negoziato. Si avvia in tal guisa a conclusione il percorso di revisione della direttiva 2004/39/CE (MiFID1), che ha avuto inizio già all’indomani della relativa attuazione da parte dei diversi Stati membri, allorché i primi effetti della crisi finanziaria avevano messo in luce la necessità di «dedicarsi agli aspetti meno regolamentati e più nebulosi del sistema finanziario» [2] e, per i profili che qui interessano, di assoggettare ad una specifica disciplina quelle forme di negoziazione organizzata di strumenti finanziari, non “catturate” dalla MiFID1, che – nel solito gioco di rincorsa tra ordinamento e mercato [3]  –  si sono via via diffuse [4]. Facendo proprie tali esigenze, il legislatore europeo, nel ripensare il quadro normativo delineato nel 2004, ha disegnato un sistema “chiuso” che assicuri una specifica disciplina per tutte le possibili tipologie di negoziazione organizzata (di natura multilaterale) su strumenti finanziari. Chiaro sul punto il considerando 6 MiFIR che afferma come sia «importante garantire che la negoziazione di strumenti finanziari avvenga per quanto possibile in sedi organizzate e che tutte queste sedi siano regolamentate in modo adeguato», aggiungendo poi, ad ulteriore rafforzamento del proposito, che «qualsiasi sistema di negoziazione di strumenti finanziari, quali ad esempio le entità attualmente note come reti di broker crossing [5], dovrebbe essere adeguatamente regolamentato [e] autorizzato nell’ambito di una delle tipologie di sedi multilaterali di negoziazione o quale internalizzatore sistematico». Tale impostazione rappresenta un elemento di novità importante nell’evoluzione della normativa europea in materia. Il legislatore, invero, fin dalla direttiva sui servizi di investimento del 1993 (93/22/CEE, c.d. ISD), ha previsto delle “valvole di sicurezza” del sistema che garantissero, seppur indirettamente, un minimo di regolamentazione dei fenomeni della realtà riconducibili agli scambi organizzati di strumenti finanziari che non fossero già soggetti ad una disciplina ad hoc: mi riferisco al servizio di investimento di “mediazione” (in grado di “catturare” i sistemi organizzati volti a facilitare l’altrui attività di negoziazione), nonché al servizio di negoziazione per conto proprio (in cui [continua..]

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