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Funzione nomofilattica. Pluralità di giurisdizioni e unità di interpretazione
Marco Casavecchia
L’Autore – prendendo spunto dal memorandum firmato il 15-5-2017 dai presidenti della Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, nonché dai procuratori generali presso la Cassazione e la Corte dei Conti, memorandum teso ad una più uniforme interpretazione del diritto – coglie l’occasione per sollecitare, in ambito giuridico, una più vasta discussione in tema di interpretazione delle norme giuridiche, per studiare queste ultime anche alla luce dell’etica, dell’economia e delle discipline scientifiche in genere.
The Author – taking inspiration from the memorandum signed on the 15th of May 2017 by the Presidents of the Italian Supreme Court of “Cassazione” and by the “Corte dei Conti”, as well as by the General Prosecutor at the Cassazione and at the Corte dei Conti, which aimed at giving a more uniform interpretation of law – take the opportunity to boost in the juridical field, a wider debate about the topic of the interpretation of legal provisions, in order to study them in the light of ethics, economics and of scientific disciplines broadly speaking.
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Sommario:
1. Pluralità di giurisdizioni e pluralità di funzioni nomofilattiche. – 2. Pluralità di funzioni nomofilattiche e tendenziale principio dell’unità dell’interpretazione-applicazione del diritto. – 3. Ancora sulla nomofilachia in relazione alla funzione giurisdizionale. – 4. Funzione unificatrice da parte della Cassazione. – 5. Bibliografia.
1. Pluralità di giurisdizioni e pluralità di funzioni nomofilattiche
1.1. – Nell’ordinamento giuridico italiano sono previste tre funzioni giurisdizionali: (a) quella della giustizia ordinaria che viene esercitata, al livello più alto, dalla Cassazione (artt. 24, 102, 111, 113 Cost.); (b) quella della giustizia amministrativa (TAR e Consiglio di Stato: artt. 24, 100, 103, 111, 133 Cost.); (c) quella della giustizia contabile esercitata dalla Corte dei Conti (artt. 100, 103, 111, 113 Cost.). A tali funzioni si possono aggiungere: (d) quella dei giudici tributari (d.l. 31-12-1992, n. 546 e smi) e (e) quella dei giudici militari (art. 103 Cost. e d.l. 66/2012) che, ambedue, confluiscono –e per quel che rileva [continua..]