Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo leggi articolo leggi fascicolo


La ristrutturazione dei crediti da “cessione del quinto” nella composizione della crisi da sovraindebitamento (di Francesco Salerno)


I piani di composizione della crisi da sovraindebitamento prevedono spesso la ristrutturazione dei crediti derivanti da “cessione del quinto”. La giurisprudenza è da parte sua favorevole a questa soluzione ma con argomentazioni discutibili. Ogni incertezza potrebbe comunque venire meno, dal momento che la legge delega per la riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha suggerito al governo di disciplinare la fattispecie.

Restructuring of debt arising from salary-backed loans in arrangements to re-solve difficulties related to over-indebtedness

Debt-resolution arrangements often involve the restructuring of debts arising from salary-backed loans. Courts have ruled in favour of this solution but their reasoning is open to question. However, this uncertainty could be dispelled as the law on the reform of business crisis and insolvency rules enables the Government to regulate the matter.

Sommario: 1. L’orientamento della giurisprudenza favorevole alla ristrutturazione dei crediti assistiti da “cessione del quinto”. – 2. Discutibilità di alcune argomentazioni a sostegno della tesi favorevole alla ristrutturazione – 3. Le finalità di garanzia della “cessione del quinto” ed affinità con le fattispecie (di garanzia) prese in considerazione dalla legge 3/2012 – 4. Le previsioni rinvenibili nella legge di delega al governo per la riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza 1. L’orientamento della giurisprudenza favorevole alla ristruttrazione dei crediti assistiti da “cessione del quinto” La grave crisi che in questi anni ha colpito (anche) il nostro paese ha determinato, tra altre conseguenze, il diffondersi del ricorso alla forma di finanziamento disciplinata dal d.p.r. 5 gennaio 1950, n. 180, che come noto consente a dipendenti e pensionati di ottenere prestiti garantiti dalla “cessione del quinto” dello stipendio o della pensione [1]. A motivo di questo accentuato utilizzo sono divenute perciò numerose le situazioni di sovraindebitamento contraddistinte dalla presenza, tra le altre passività, di questa tipologia di debito, come pure sempre più frequenti sono i piani redatti ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3, che si propongono di ovviare la situazione di sovraindebitamento mettendo nel nulla questi atti di cessione al fine di ripartire tra i diversi creditori le somme rese in tal modo disponibili. In giurisprudenza, peraltro, è diffuso l’orientamento favorevole all’omolo­ga­bilità di questa tipologia di piani, essendo più d’una le decisioni che hanno riconosciuto la possibilità di assoggettare anche il cessionario del quinto all’eventuale rideterminazione (o riformulazione delle modalità di adempimento) del credito [2]. Le motivazioni che le sorreggono, spesso di non immediata lettura [3] se non addirittura sprovviste di basi giuridiche [4], non danno però un risolutivo supporto alla tesi favorevole alla possibilità di ristrutturare questo tipo di crediti [5], neanche quando cercano di adattare principi già noti alla materia fallimentare: come nel caso, in particolare, di Trib. Livorno, 15 febbraio 2017 [6], che dopo aver premesso che la cessione del quinto dei ratei di stipendio o di pensione o del TFR integrerebbe sempre un’ipotesi di cessione di credito futuro, motiva l’inoppo­nibi­lità di tale cessione alla procedura di sovraindebitamento invocando l’orienta­mento giurisprudenziale che, con riferimento al fallimento, ritiene che la cessione di un credito futuro non sarebbe opponibile a quest’ultimo dal momento che il credito non sarebbe ancora sorto e l’effetto traslativo, di conseguenza, non [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio